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Ordinanza — n. 5070/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding false claim of non-notice and irregular notification procedures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5070/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Mallardo & C. SRL's appeal against a tax authority decision declaring the litigation extinguished. The appellant argued that the court of appeal incorrectly deemed the case extinct due to a false claim of non-notice and alleged irregularities in the service of the appeal. The court ruled that a false claim regarding procedural acts must be raised primarily as a revocation ground rather than within the cassation appeal itself, and found the notification method compliant with statutory requirements.

Regesto Legislator

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Art. 395, comma 1, n. 2 c.p.c.; Art. 64 d.lgs. n. 546/1992: A false claim concerning procedural acts must be raised primarily as a revocation ground, not within the cassation appeal, as the latter cannot serve merely to declare the invalidity of prior judgments based on such falsity.

Parole chiave

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false claim of non-notice tax litigation procedure revocation of judgment service of process validity cassation appeal admissibility sospensione della riscossione fiscale dichiarazione fiscale tardiva tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 395, comma 1, n. 2 c.p.c.
Art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 7, comma 3 della legge 15 ottobre 1986, n. 664
Art. 10, comma 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383
664, dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, l'obbligo della sottoscrizione ivi previsto è anche soddisfatto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 10402/2017
Cass., 2343/2019
Cass., 1676/2020
Cass., 31101/2021
Cass., 24846/2020
Cass., 4826/2014
Cass., 3425/2015
Cass., 15523/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37458-2019 proposto da: MALLARDO & C SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE LOPIANO, BRUNO CANTONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4099/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO Che la soc. Mallardo & C. s.r.l. operante nel settore del commercio di elettrodomestici e strumenti elettronici in genere ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha dichiarato l'estinzione del giudizio relativo all'impugnazione promossa dalla società contribuente avverso l'atto di accertamento per Iva, Ires e Irap relativo all'anno 2003; che l'Ufficio si è costituito con rituale controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo sui lamenta inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, quindi passaggio in giudicato della sentenza d'appello, errata la gravata sentenza nel ritenere invece estinto il giudizio; che con il secondo si lamenta violazione della disciplina in materia di notifica, con irregolarità, irritualità o nullità della notifica predetta; che quanto al primo motivo: nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, atteso che l'impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. costituisce, una volta accertata la falsità dell'atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, non potendosi dare luogo, nello stesso giudizio di cassazione, ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, laddove la nozione di prova, dovendosi Ric. 2019 n. 37458 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -2- correlare al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza è risultata essere affetta, può essere costituita anche dalla relata di notificazione di un atto processuale, allorché il vizio della sentenza derivi dalla violazione della norma sul procedimento che prevede la notificazione dell'atto (Cass., 10402/2017; Cass., 2343/2019; Cass., 1676/2020; Cass., 31101/2021). In tema di contenzioso tributario, la querela di falso è (rilevante e) proponibile nel giudizio di cassazione soltanto nei casi in cui concerna documenti attinenti al relativo procedimento, e non anche quando riguardi quelli che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, l'eventuale falsità dei quali, ove definitivamente accertata, potrà essere fatta eventualmente valere, nelle forme e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale generale e tributario, come motivo di revocazione della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 2 c.p.c. (Cass., 24846/2020).

Il principio è estensibile anche all'ipotesi in cui la querela di falso attenga alla notifica del ricorso introduttivo di una precedente fase dinnanzi al giudice di legittimità nel corso del medesimo giudizio tra le parti. Nela specie, la ricorrente ha proposto querela di falso in via principale con riguardo alla notifica del ricorso per cassazione, dal cui accoglimento è originato il giudizio di rinvio con la conseguente dichiarazione di estinzione per mancata riassunzione nel termine di legge; che il motivo è quindi inammissibile; che, quanto al secondo motivo, qualora l'Avvocatura dello Stato si avvalga, ex art. 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, l'obbligo della sottoscrizione ivi previsto è anche soddisfatto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con la firma del funzionario titolare dell'ufficio Ric. 2019 n. 37458 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -3- ricevente (nella specie, un ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria), oppure di un suo sostituto, <<purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale>>, non rilevando, per la funzione certificativa di questa sottoscrizione, che l'Ufficio che abbia materialmente ricevuto l'atto, ed il cui titolare abbia apposto la propria sottoscrizione, non coincida con quello competente alla trattazione della pratica in sede amministrativa (Cass., 4826/2014; Cass., 3425/2015;

Cass., 15523/2020). Nella specie, il ricorrente si duole per la stesura della relata di notifica in calce alla copia e non all'originale del ricorso per cassazione; che il secondo motivo è quindi infondato; che, in conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma