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Ordinanza — n. 5062/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming tax collector needed judge's permission to summon tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5062/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision regarding the summons of the tax creditor. The appellant argued the tax collector required judicial authorization to call the tax authority into the proceedings, citing procedural violations. The court ruled that such summons is a discretionary act by the first-instance judge and does not require prior judicial approval, thereby validating the lower court's procedure.

Regesto Legislator

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Art. 39 D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112; Art. 106 cod. proc. civ.: The summons of the tax creditor by the tax collection agent is a discretionary judicial evaluation that does not require prior authorization from the court.

Parole chiave

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tax collection summons tax authority summons judicial authorization procedural discretion tax appeal dismissal litis denuntiatio tax collector powers nozione d'imposizione interna

Disposizioni normative citate

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Art. 39 D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112
Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n.
Art. 106 cod. proc. civ.
1.8 Questa Corte ha affermato che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore deve essere ricondotta all'art. 106 cod.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
546, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 14 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 23, comma 1 e comma 3 D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
art. 106 cod. proc. civ
1.8 Questa Corte ha affermato che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore deve essere ricondotta all'art. 106 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2014, n. 25676
Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass., Sez.
Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2014, n. 7406
25676; Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2^, 19 gennaio 2006, n. 984
7406; Cass., Sez. 2^, 19 gennaio 2006, n. 984; Cass., Sez.
Cass., Sez. 1^, 5 maggio 2016, n. 9016
984; Cass., Sez. 1^, 5 maggio 2016, n. 9016; Cass., Sez.
Cass., Sez. 1^, 22 maggio 2019, n. 13929
9016; Cass., Sez. 1^, 22 maggio 2019, n. 13929; Cass., Sez.
Cass., Sez. 1^, 2 ottobre 2019, n. 24589
Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092
3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937
26092; Cass., Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937).
Cass., Sez. 6^, 21 giugno 2019, n. 16685
Pertanto, l'agente della riscossione non necessita di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l'ente impositore creditore (Cass., Sez. 6^, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238
Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955
26092; Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass.„ Sez.
Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11607
7937; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11607; Cass., Sez 5^, 12 maggio 2021, n.
Cass. Sez 5^, 12 maggio 2021, n. 12512
Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2011, n. 8613
civ., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2011, n. 8613;
Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA oL sul ricorso iscritto al n. 18703/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la "ALISA S.r.l.", con sede in Cagliari, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lai, con studio in Cagliari, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Daniele Manca-Bitti, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 26 febbraio 2020 n. 78/05/2020 n. 78/05/2020, notificata il 24 aprile 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna il 26 febbraio 2020 n. 78/05/2020 n. 78/05/2020, notificata il 24 aprile 2020, la quale, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento per l'ICI relativa agli anni 2000 e 2001, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "ALISA S.r.l." avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sardegna il 26 febbraio 2020 n. 78/05/2020, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto della regolarità del contraddittorio processuale, non occorrendo la chiamata in causa dell'ente impositore. La "ALISA S.r.l." si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. La ricorrente ha depositato memoria, chiedendo la trattazione della causa in pubblica udienza o la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112, 103, 106 e 269 cod. proc. civ., 14 e 23, comma 1 e comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'agente della riscossione dovesse autonomamente provvedere alla chiamata in causa dell'ente impositore, senza necessità di chiedere ed ottenere l'autorizzazione del giudice.

RITENUTO CHE:

1. Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza della controricorrente per la trattazione in pubblica udienza ovvero per la rimessione alle Sezioni Unite. 1.1 In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez.

Un., 23 aprile 2020, n. 8093). 1.2 In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5", 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5", 30 marzo 2021, n. 8757). Per cui, posto che nella specie si tratta di questione più volte scrutinata dai giudici di legittimità, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio. 1.3 Né si ravvisano i presupposti per valutare l'opportunità di una rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte, non essendo state osservate le formalità previste a tal fine (sia pure con valenza meramente sollecitatoria di un potere d'ufficio) dall'art. 376, comma 2, cod. proc. civ., né essendo state prospettate le condizioni previste dall'art. 374, comma 2, cod. proc. civ.. 1.4 Per il resto, il motivo è infondato. 1.5 Invero, risulta per tabulas che, nonostante l'istanza dell'agente della riscossione, la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari non aveva autorizzato la chiamata in causa dell'ente impositore, il quale, perciò, era rimasto estraneo al giudizio di prime cure. 1.6 L'indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da:

Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario; senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. 1.7 In applicazione di tale orientamento, si è tra l'altro affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528) che il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295).

Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione dell contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (Cass., Sez. 6^, 21 giugno 2019, n. 16685;

Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass.„ Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756). 1.8 Questa Corte ha affermato che la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore deve essere ricondotta all'art. 106 cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione (ex plurimis:

Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2014, n. 7406; Cass., Sez. 2^, 19 gennaio 2006, n. 984; Cass., Sez. 1^, 5 maggio 2016, n. 9016; Cass., Sez. 1^, 22 maggio 2019, n. 13929; Cass., Sez. 1^, 2 ottobre 2019, n.24589; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937). Si osservi, peraltro, che la chiamata in causa prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112, è preordinata a rendere edotto l'ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili.

Alla luce delle superiori considerazioni l'art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112 appare qualificabile come litis denuntiatio. Pertanto, l'agente della riscossione non necessita di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l'ente impositore creditore (Cass., Sez. 6^, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, n. 11607; Cass., Sez 5^, 12 maggio 2021, n. 12512). 1.9 Quindi, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art.1188 cod. civ., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (Cass., Sez. 5^, 15 aprile 2011, n. 8613;

Cass., Sez. 5^, 4 aprile 20:18, n. 8295; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2020, n. 19074; Cass., Sez 5^, 12 maggio 2021, n. 12512).1.10 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta a tale principio di diritto, affermando che l'incensurabilità della valutazione discrezionale del giudice di primo grado in ordine alla chiamata in causa dell'ente impositore comportasse la legittimazione passiva dell'agente della riscossione per l'inequivoca riferibiliità delle doglianze della contribuente a vizi della intimazione di pagamento (alla quale si devono estendere le medesime considerazioni espresse per la cartella di pagamento per la comune natura di atti esecutivi).

2. Pertanto, valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi ed C 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad