Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding retroactive application of banking interest rate rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 360-bis of the Civil Procedure Code. The appellant argued that the appellate court incorrectly applied non-retroactive banking interest rate rules to post-1992 obligations, whereas the court held such norms do not apply retroactively. Consequently, the appellate court's decision to substitute invalid clauses with legal interest rates was upheld as correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 Law n. 154/1992; Art. 117 T.U.B.; Art. 360-bis c.p.c.: Norms establishing the nullity of clauses referring to usury or non-retroactive interest rate rules do not apply retroactively to obligations arising after their enactment, and the substitution of such clauses with legal interest rates is valid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32071-2020 proposto da: INDUSTRIA CALCE CASERTANA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 7, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA , in persona del procuratore speciale pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA PACE; - controrkorrente- avverso la sentenza n. 1086/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la s.r.l. Industria calce casertana ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d'appello di Napoli del 10 marzo 2020 che, in accoglimento del terzo motivo di gravame proposto dal Banco di Napoli (oggi incorporato da Intesa SanPaolo s.p.a.), ha riformato la decisione di primo grado, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in ordine alla quantificazione della somma da restituire alla società, quale effettivo saldo (alla data di chiusura) del conto corrente da essa acceso presso l'istituto; ha dedotto un solo motivo; la banca ha replicato con controricorso; entrambe le parti hanno depositato una memoria.
Considerato che: I. - con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 e 1842 cod. civ., nonché degli artt. 4 e 5 della I. n. 154 del 1992 e dell'art. 117 del d.lgs. n. 383 del 1993 (cd. T.u.b.), in quanto la corte d'appello avrebbe erroneamente dedotto dalla inapplicabilità retroattiva della nuova disciplina bancaria ai contratti anteriormente sorti anche la inapplicabilità della disciplina dei tassi d'interesse alle obbligazioni sorte dopo il 1992; specificamente la corte del merito avrebbe errato nel ritenere che la mancanza della Ric. 2020 n. 32071 sez.
M1 - ud. 11-01-2022 -2- forma scritta del contratto costituisse il criterio in forza del quale dovesse applicarsi il tasso legale, non essendo prevista per tale fattispecie di nullità l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 del T.u.b.; II. - il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ.; in tema di contratti bancari, questa Corte va ripetendo che le norme che prevedono la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuso nell'art. 117 del citato T.u.b., non sono retroattive, al pari di quelle in materia di interessi usurari (sul che v.
Cass. Sez. U n. 24675- 17); tale irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale dettata dal legislatore (Cass. n. 34740-19, Cass. n. 28302-05); III. - ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, cod. civ., la nullità di una singola clausola del contratto di conto corrente comporta la sua sostituzione con la disciplina prevista da norme imperative, qual è l'art.1284 cod. civ., con applicazione degli interessi legali; la corte d'appello di Napoli si è attenuta al principio (fatto proprio anche da Cass. n. 31934-19, citata nell'impugnata sentenza e non massimata), giacché ha rideterminato il saldo giustappunto semplicemente epurandolo dall'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del T.u.b., al posto di quello legale, e condividendo in tal senso il calcolo specificato nella consulenza della banca;
Ric. 2020 n. 32071 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -3- IV. - il ricorso non contiene argomenti tali da indurre a un mutamento di giurisprudenza; le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.600,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il genna