Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5054/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of autosufficiency due to failure to specify appeal grounds and reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5054/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to meet the specific procedural requirements for filing a second-instance appeal. Although the Court of Appeal had previously rejected the appellant's claim regarding investment contract nullity, the appellant did not explicitly detail the specific grounds of that appeal or the reasoning behind the rejection in the cassation petition. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary autosufficiency to be examined on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 348-ter, cod. proc. civ.; Art. 366, n. 3, cod. proc. civ.: A cassation appeal against a first-instance judgment, when the second-instance appeal was declared inadmissible, must expressly state the grounds of the appeal and the reasoning of the inadmissibility order to ensure coherence with the second-instance judge's devolution.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of autosufficiency second instance appeal inadmissibility order procedural requirements coherence of grounds restituzione dei conferimenti controprestazione ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 348-ter, cod. proc. civ.
Contini propose gravame, che la corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis cod.
Art. 348-bis, cod. proc. civ.
Contini propose gravame, che la corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis cod.
Art. 366, n. 3, cod. proc. civ.
348-bis, costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art.
Art. 2909 cod. civ.
- il ricorrente denunzia nell'ordine: (i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod.
Art. 23 del T.u.f.
9981 del 2016; (iii) la violazione o falsa applicazione dell'art. 23 del T.u.f. in relazione al regolamento Consob n.
art. 384 cod. proc. civ
(ora Intesa SanPaolo s.p.a.), per la restituzione di somme dal Contini percepite in forza di sentenze cassate da questa Corte con decisione anche di merito (art. 384 cod.
art. 348-bis cod. proc. civ
Contini propose gravame, che la corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.; di conseguenza il Contini ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di primo grado, in base all'art.
art. 348-ter cod. proc. civ
civ.; di conseguenza il Contini ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di primo grado, in base all'art. 348-ter cod. proc. civ., deducendo tre motivi; Intesa SanPaolo ha resistito con controricorso; le parti hanno depositato memorie.
art. 2909 cod. civ
- il ricorrente denunzia nell'ordine: (i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17022-14
11-01-2022 -3- bis, al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass. n. 17022-14, Cass.
Cass. n. 27703-20
17022-14, Cass. n. 27703-20); IV.
Cass. n. 2784-15
Cass. n. 2784-15, Cass.n.
Cass. n. 16936-16
Cass. n. 23320-18
16936-16, Cass. n. 23320-18); da ciò l'inammissibilità del ricorso; le spese processuali seguono la soccombenza.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18182-2020 proposto da: CONTINI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato ANGELO COLUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI FRANCHI; - ricorrente- contro INTESA SAN PAOLO SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA MONTI, ALBERTO SCOTTI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 559/2019 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 04/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Giuseppe Contini propose opposizione a un decreto ingiuntivo notificatogli dal tribunale di Parma su richiesta della Banca Monte Parma s.p.a. (ora Intesa SanPaolo s.p.a.), per la restituzione di somme dal Contini percepite in forza di sentenze cassate da questa Corte con decisione anche di merito (art. 384 cod. proc. civ.), reiettiva della pretesa creditoria; per quanto riconoscendosi debitore della somma ingiunta, il medesimo propose una domanda riconvenzionale per il riconoscimento di un controcredito conseguente alla nullità di un contratto- quadro per servizi di investimento e di afferenti operazioni mobiliari; il tribunale, nella resistenza della banca opposta, respinse l'opposizione;

Contini propose gravame, che la corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.; di conseguenza il Contini ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di primo grado, in base all'art. 348-ter cod. proc. civ., deducendo tre motivi; Intesa SanPaolo ha resistito con controricorso; le parti hanno depositato memorie. Ric. 2020 n. 18182 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -2- Considerato che: I. - il ricorrente denunzia nell'ordine: (i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., perché ben si sarebbe potuta riproporre la domanda di nullità del contratto d'investimento, stante l'avvenuta declaratoria di tardività della medesima nella causa per prima instaurata; (il) l'ulteriore violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. in punto di ritenuta esistenza di un giudicato implicito ostativo all'esame della domanda in forza della sentenza di questa Corte n. 9981 del 2016; (iii) la violazione o falsa applicazione dell'art. 23 del T.u.f. in relazione al regolamento Consob n. 12409 del 1999, in ragione della nullità del contratto-quadro stipulato anteriormente al T.u.f. e delle afferenti operazioni di investimento, siccome non legittimate dall'adeguamento del suddetto contratto alla normativa sopravvenuta;

II. - il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza; III. - questa Corte va ripetendo che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis, costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348- Ric. 2020 n. 18182 sez.

MI - ud. 11-01-2022 -3- bis, al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass. n. 17022-14, Cass. n. 27703-20); IV. - nel caso concreto il ricorrente ha omesso di specificare, finanche solo per sintesi, quale fosse la prospettazione consegnata al suo appello e quale sia stata la motivazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello medesimo; egli si è limitato a dire che la corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame, così da legittimare l'impugnazione della sentenza di primo grado; dopodiché tutti i riferimenti del ricorso sono relativi alla (sola) sentenza di primo grado, concretamente impugnata in questa sede;

V. - tanto non soddisfa il mentovato requisito di specificità, dettato dall'esigenza di verificare se e fino a qual punto i motivi in questa sede spesi siano coerenti con la devoluzione previamente assegnata al giudice di secondo grado (v. Cass. n. 2784-15, Cass.n. 16936-16, Cass. n. 23320-18); da ciò l'inammissibilità del ricorso; le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.600,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei Ric. 2020 n. 18182 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -4- presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il genna