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Ordinanza — n. 5044/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming damages were presumed without proof in unlawful occupation case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5044/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that damages for unlawful occupation were proven by specific circumstances rather than being presumed. The appellant argued that the appellate court incorrectly applied civil code provisions regarding damages without requiring explicit evidence of consequences. The court rejected this, emphasizing that the appellate judge's evaluation of factual circumstances regarding the tenant's restricted living conditions was a valid exercise of judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 2043, 2056 c.c.; The appeal is inadmissible when the lower court's factual assessment of damages in unlawful occupation is based on specific circumstances rather than a presumption, as the Court of Cassation lacks power to re-examine the merits of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
unlawful occupation damages presumption of damages appellate court discretion inadmissible appeal judicial fact-finding occupazione risarcimento per atto illecito legge sugli alloggi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 2056 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 1226 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Marco Dell'Utri dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020
Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011
Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 8622/2021 proposto da: GIULIANA SCHIRRU, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato GIORGIO PINNA che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro RAIMONDA GIOIA DEMONTIS; - intimata - avverso la sentenza n. 471/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, depositata il 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI; Rilevato che, con sentenza resa in data 18/9/2020 (n. 471/2020), la Corte d'ap- pello di Cagliari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato Giuliana Schirru al rilascio, in favore di Raimonda Gioia Demontis, di un immobile sul quale quest'ultima aveva ottenuto il riconoscimento del proprio diritto di abitazione, con la con- seguente ulteriore condanna della Schirru al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni relativi al periodo di occupazione illegittima del medesimo immobile; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente pronunciato la condanna della Schirru al risarcimento dei danni in favore della Demontis, avendo quest'ultima provveduto a un'adeguata allegazione di circostanze ido- nee ad attestare l'effettiva sussistenza dei danni subiti a seguito dell'occupazione illegittima ad opera della Schirru; avverso la sentenza d'appello, Giuliana Schirru propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione;

Raimonda Gioia Demontis non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo d'impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, non- ché per vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 2043 e 2056 c.c. in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c. (con riguardo all'ad 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto che il danno da occupazione illegittima possa essere considerato in re ipsa, indipendentemente da ogni allegazione e prova delle conse- guenze dannose dell'illecito dedotto, e per avere, in ogni caso ritenuto Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 8622/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri )4 sussistenti elementi di carattere presuntivo suscettibili di attestare l'ef- fettiva sussistenza, in capo alla Demontis, di pretese conseguenze dan- nose riferibili all'occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte dell'odierna ricorrente; il motivo è inammissibile; dev'essere preliminarmente disattesa la censura avanzata dalla ri- corrente in ordine alla supposta affermazione, asseritamente conte- nuta nella sentenza impugnata, circa la considerabilità dei danni con- seguenti all'occupazione illegittima di immobili altrui alla stregua di un fatto logicamente e materialmente implicito nella commissione dell'il- lecito denunciato (cosiddetto danno in re ipsa), essendosi il giudice di appello limitato, sul punto, a riportare le diverse interpretazioni fatte proprie dalla giurisprudenza di legittimità, ed avendo espressamente sottolineato come, pur volendo seguire l'indirizzo incline ad imporre, in ogni caso, a carico dell'attore, il necessario assolvimento degli oneri di allegazione e dimostrazione delle conseguenze dannose dell'illecito de- nunciato, nel caso di specie, la Schirru avesse ritualmente provveduto alla deduzione di circostanze di fatto idonee a soddisfare la ridetta esi- genza di allegazione e prova; ferma tale premessa, dev'essere altresì disattesa la censura avan- zata dalla ricorrente con riguardo all'idoneità degli elementi probatori evidenziati dal giudice a quo a fondamento dell'effettività del danno lamentato dalla controparte; al riguardo, osserva il Collegio come, attraverso le censure critiche articolate nel presente motivo d'impugnazione, la ricorrente si sia inammissibilmente spinta a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione; deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cas- sazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesami- Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 8622/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri nare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di con- trollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del pro- prio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex pluri- mis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 - 01;

Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709); nella specie, il giudice a quo ha espressamente evidenziato come l'insieme delle circostanze espressamente valorizzate in sentenza avesse attestato l'avvenuta decisa compromissione, a carico dell'at- trice, delle modalità del godimento del proprio immobile, incidendo in modo ragionevolmente significativo sulla qualità della propria vita quo- tidiana, nella specie costretta nei più angusti spazi alla stessa residuati, sì da fornire elementi critici sufficientemente certi e tali, rivisti nella loro reciproca connessione, da fornire una base probatoria adeguata all'attestazione dell'entità e della qualità del danno subito; si tratta di considerazioni che il giudice d'appello ha elaborato, nell'esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell'interpretazione e di congruità dell'argomentazione, immuni da vizi d'indole logica o giu- ridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente dato atto dell'inammissibilità del ricorso; non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo la parte in- timata svolto difese in questa sede;Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 8622/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/1/2022. Il PreÉidente E