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Ordinanza — n. 4976/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's fee claim against Ministry, ruling judges must verify public lists ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4976/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court order dismissing a lawyer's fee claim for state-funded representation. The lawyer argued the judge should have verified his public registration on its own, rather than requiring proof. The court agreed, holding that judges have a duty to actively verify such public records when determining fees for state-funded cases.

Regesto Legislator

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Art. 80, 81 DPR 115/2002; Art. 15 D.Lgs. 150/2011: In proceedings for the liquidation of fees for lawyers admitted to state-funded representation, the court must ex officio verify the lawyer's entry in the public register and cannot dismiss the claim due to lack of documentary proof.

Parole chiave

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state-funded representation lawyer fee liquidation ex officio verification public register duty judicial discretion DPR 115/2002 D.Lgs 150/2011 indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 80, 81 DPR 115/2002
Art. 15 D.Lgs. 150/2011
15 d.lgs. 150/2011, sia per la determinazione del "quantum", che per l’accertamento dell'"an", in virtù della previsione contenuta al comma 5 dell'art.
Art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c.
115/2002, 2697 c.c., 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
art. 170 D.P.R. 150/2011
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2206/2021 Numero sezionale 985/2022 Numero di raccolta generale 4976/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 dell’opposizione ex art. 170 D.P.R.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 15 d.lgs. 150/2011
15 d.lgs. 150/2011, sia per la determinazione del "quantum", che per l’accertamento dell'"an", in virtù della previsione contenuta al comma 5 dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14594/2008
115, trattandosi di elenco avente natura pubblica (Cass. 14594/2008;
Cass. 9264/2015
Cass. 19690/2015
Cass. 2206/2020
Cass. 2206/2020). E’ perciò accolto l’unico motivo di ricorso con cassazione dell’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio della causa al Tribunale di Asti, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Cass. n. 29543/219
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2206/2021 R.G., proposto da RAGNO SANTINA, rappresentata e difesa in proprio e dall’avv. Nicola Peretti, con domicilio eletto in Roma, Via Francesco Massi n. 12, presso l’avv. Andrea Sticca. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Asti pubblicata in data 7.11.2020, depositata in data 4.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.1.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.

L’avv. Santina Ragno ha chiesto al Tribunale di Asti la liquidazione del compenso per la difesa svolta in favore di Eliana Mazzetto, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il decreto, con cui era stata respinta la domanda, è stato confermato all’esito F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2206/2021 Numero sezionale 985/2022 Numero di raccolta generale 4976/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. 150/2011, con dichiarazione d’ufficio della prescrizione presuntiva del credito professionale.

L’ordinanza è stata cassata da questa Corte con pronuncia n. 29543/219, evidenziando che l’eccezione di prescrizione non è rilevabile d’ufficio e che il regime della prescrizione presuntiva non opera per i compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio. Riassunta la causa, il tribunale ha respinto nuovamente la richiesta di liquidazione, poiché l’avv. Ragno, nominata in sostituzione di altro difensore, non aveva documentato l’iscrizione all'albo dei legali abilitati al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 80 e ss., DPR 115/02.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. Santina Ragno propone ricorso affidato ad un unico motivo. Il Ministero della giustizia è rimasto intimato. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 80, 81, 170 D.P.R. 115/2002, 2697 c.c., 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., lamentando che era compito del giudice acquisire d’ufficio le informazioni circa l’iscrizione della ricorrente all’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, non potendo il tribunale respingere la domanda per carenza di prova di tale presupposto. Il motivo è fondato. Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, la parte istante non è obbligata F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2206/2021 Numero sezionale 985/2022 Numero di raccolta generale 4976/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 ad indicare, né a documentare l'iscrizione dell'avvocato nell'elenco di cui all'art. 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di elenco avente natura pubblica (Cass. 14594/2008;

Cass.9264/2015). Per altro verso, nel giudizio per la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, la domanda non può essere rigettata per la mancanza dei documenti necessari per la decisione, dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15 d.lgs. 150/2011, sia per la determinazione del "quantum", che per l’accertamento dell'"an", in virtù della previsione contenuta al comma 5 dell'art. 15 cit., che va interpretata non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi ad una meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass.19690/2015;

Cass. 2206/2020). E’ perciò accolto l’unico motivo di ricorso con cassazione dell’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio della causa al Tribunale di Asti, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Asti, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 27.1.2022. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A