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Ordinanza — n. 4973/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on expert compensation prescription period starting date interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4973/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the prescription period for expert compensation begins when the expert report is signed, not upon the final judgment of the opposition proceeding. The appellants argued that the opposition process finalized the debt amount, but the court found this interpretation implausible because the opposition merely reviews the initial report under specific legal provisions. Consequently, the court upheld the lower court's decision that the claim was time-barred based on the earlier signing date.

Regesto Legislator

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Art. 21 D.P.R. n. 327/2001; The prescription period for claims against expert compensation commences upon the signing of the initial expert report, as the subsequent opposition proceeding serves only to review and finalize that specific report rather than create a new quantification of the debt.

Parole chiave

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expert compensation prescription period opposition proceeding expert report time barred claim D.P.R. 327/2001 civil liability indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 21 D.P.R. n. 327 del 2001
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
artt. 1362 c.c
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15719-2020 proposto da: VERNOLA ARCANGELA, DI GIOIA ANNA MARIA, DI GIOIA MARIA CARMELA e DI GIOIA NICOLA, rappresentati e difesi dall’avv. GIACOMO SGOBBA e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro CLARY MICHELE, rappresentato e difeso dall’avv. GIANLUCA CLARY e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 2102/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/10/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15719/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consNumero sezionale 1005/2022Numero di raccolta generale 4973/2022iglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA Data pubblicazione 15/02/2022 FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 17.9.2015 Vernola Arcangela, Di Gioia Anna Maria, Di Gioia Maria Carmela e Di Gioia Nicola proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3391/2015, con il quale il Tribunale di Bari aevva loro ingiunto di pagare a Clary Michele la somma di € 26.543,68 a titolo di compenso per le prestazioni dal medesimo rese, in favore degli ingiunti, in veste di componente del collegio peritale previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, per la determinazione dell’indennità di esproprio relativa ad un terreno di proprietà dei predetti ingiunti.

Con sentenza n. 4668/2016, resa nella resistenza dell’opposto, il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo prescritto il diritto di credito. Ad avviso del primo giudice, infatti, la data dalla quale computare il termine di prescrizione doveva essere individuata nel 15.6.2009, data in cui il Clary, insieme agli altri componenti del collegio peritale, aveva sottoscritto la relazione finale di stima di competenza del predetto organo collegiale. Interponeva appello il Clary e la Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, n. 2102/2019, resa nella resistenza degli odierni ricorrenti, riformava la decisione di prime cure, ritenendo che la data a decorrere dalla quale doveva essere calcolato il termine per la prescrizione del diritto di credito non fosse quella del deposito della relazione di stima, ma quella, successiva, del passaggio in giudicato della sentenza n. 784 del 25.7.2014, con la quale la Corte di Appello di Bari, a conclusione del giudizio di opposizione alla stima resa dal collegio peritale, aveva definitivamente accertato l’entità delle somme spettanti agli odierni ricorrenti, a fronte dell’esproprio dai medesimi subito.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Vernola Arcangela, Di Gioia Anna Maria, Di Gioia Maria Carmela e Di Gioia Nicola, affidandosi ad un solo motivo.F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15719/2020 Numero sezionale 1005/2022 Resiste con controricorso Clary Michele.

Numero di raccolta generale 4973/2022Data pubblicazione 15/02/2022 In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ o comunque RIGETTO del ricorso. Con unico motivo i ricorrenti invocano la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 2102/2019, con la quale, in riforma della decisione di prime cure, è stata rigettata l’opposizione da essi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3391/2015, a suo tempo emesso dal Tribunale di Bari in favore di Clary Michele per il pagamento della somma di € 26.543,68.

Assumono i ricorrenti che il giudice di seconda istanza avrebbe erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione del diritto di credito del professionista –pattiziamente determinato dalle parti, nella scrittura di conferimento dell’incarico del 25.2.2009 tra loro intercorsa, nella percentuale del 12% di quanto fosse stato riconosciuto dovuto agli odierni ricorrenti a titolo di “determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione ex artt. 20-21 legge n. 327/2001”– decorresse non già dal deposito della relazione arbitrale previsto nell’ambito della procedura di cui ai richiamati artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 327/2001, bensì dalla data, successiva, del deposito della sentenza con cui la Corte di Appello di Bari aveva respinto l’opposizione alla stima determinata dal collegio arbitrale.

La Corte di Appello ha interpretato il significato della pattuizione intervenuta tra le parti della scrittura del 25.2.2009, valorizzando la circostanza che in essa si facesse riferimento alla “determinazione definitiva” dell’indennità di esproprio e ritenendo che quest’ultima fosse stata determinata non già nel momento del deposito della relazione di stima del collegio peritale di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 327/2001, bensì con il successivo passaggio in giudicato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15719/2020 Numero sezionale 1005/2022 della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 784/2014, che aveva Numero di raccolta generale 4973/2022Data pubblicazione 15/02/2022 definito il giudizio di opposizione a detta stima. Trattasi di procedimento di interpretazione del contratto che neppure viene attinto dalla censura, con la quale i ricorrenti non contestano la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c., né indicano quale sarebbe stato, in ipotesi, il criterio, diverso da quello effettivamente applicato dal giudice di merito, che si sarebbe dovuto seguire nel caso specifico, ma si limitano ad invocare la violazione degli artt. 2956 e 2957 c.c., sul presupposto che nei confronti del controricorrente, estraneo al giudizio definito con la richiamata sentenza n. 784/2014, quest’ultima non potesse spiegare alcun effetto.

In tal modo, i ricorrenti non colgono adeguatamente la ratio della decisione della Corte distrettuale”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha contestato la proposta del relatore, sostenendo che la censura non fosse relativa all’interpretazione della clausola negoziale sottoscritta tra le parti, bensì attenesse al corretto inquadramento giuridico della fattispecie. Gli stessi ricorrenti, tuttavia, riportano la clausola in esame, che fissava il compenso dovuto al Clary in una percentuale della somma “spettante ai sottoscritti”: tale riferimento letterale è stato posto, dal giudice di merito, a base della sua ricostruzione logica, incentrata sul rilievo che il giudizio di opposizione alla stima determinata dal collegio peritale non costituisce un momento successivo alla quantificazione della somma dovuta agli espropriati, “… attesa la sua peculiarità, che è quella di rivedere l’operato del Collegio ex art. 21 per pervenire ad una relazione di stima definitiva” (cfr. pag. 12 della memoria di parte ricorrente).

Si tratta dunque –come gli stessi ricorrenti riconoscono a pag. 16 della loro memoria– di una interpretazione del testo letterale della clausola, alla quale i predetti contrappongono una lettura alternativa. Il Collegio osserva, sul punto, che l’opzione seguita dal giudice di merito non solo non è implausibile, ma rappresenta l’unica ragionevole lettura della pattuizione in esame, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15719/2020 Numero sezionale 1005/2022 stante l’evidente irragionevolezza dell’ipotesi prospettata dagli Numero di raccolta generale 4973/2022 odierni ricorrenti, secondo i quali dovrebbe darsi rilievo non già alla Data pubblicazione 15/02/2022 somma effettivamente loro spettante all’esito dell’esaurimento del giudizio di opposizione alla stima previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 327 del 2001, bensì a quella precedentemente determinata dal collegio peritale, che potrebbe –tra l’altro– essere largamente superiore e che, comunque, costituisce una quantificazione non definitiva, proprio perché soggetta al successivo procedimento di opposizione di cui anzidetto.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge..

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L