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Ordinanza — n. 4944/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible; court cannot review discretionary merit judge's fee allocation decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4944/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the trial court erred in awarding litigation costs. The appellants argued the lower court violated procedural rules by deciding on fees, while the respondent had declined jurisdiction in favor of Palermo under consumer protection rules. The Supreme Court ruled that the merit judge's decision on cost allocation is a discretionary act not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The decision by the judge of the merits regarding the allocation of litigation expenses is a discretionary act that cannot be reviewed by the Court of Cassation.

Parole chiave

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litigation expenses allocation discretionary judicial power cassation inadmissibility consumer protection forum merit judge decision motivi di competenza competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori conflitto di competenza lavoristica

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Faraon Luciano e Andrea, affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe potuto pronunciarsi sulle spese, posta la natura F i r m a t o D a :
Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
Art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 702 bis c.p
N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15558/2020 Numero sezionale 1004/2022 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
art. 91 c.p
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Faraon Luciano e Andrea, affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe potuto pronunciarsi sulle spese, posta la natura F i r m a t o D a :
art. 372 c.p
Detti documenti, oltre a non essere ammissibili perché non compresi nel novero della produzione consentita dall’art. 372 c.p.c., non sono comunque rilevanti ai fini della decisione, posto che essi si riferiscono a fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6995 dell'11/3/2019
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017
629389; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15558-2020 proposto da: FARAON ANDREA e FARAON LUCIANO, rappresentati e difesi in proprio ed elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COMANO N. 95, presso il loro studio - ricorrenti - contro GIORLANDO GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GERACI e SALVATORE MANGANELLO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA; FATTI DI CAUSA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15558/2020 Numero sezionale 1004/2022 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Faraon Andrea e Luciano Numero di raccolta generale 4944/2022Data pubblicazione 15/02/2022 evocavano in giudizio Giorlando Giovanni innanzi il Tribunale di Milano, invocandone la condanna al pagamento delle competenze professionali loro dovute a fronte dell’attività di assistenza e consulenza da essi prestata in favore del resistente nell’ambito di alcuni giudizi civili svolti innanzi la curia milanese.

Con l’ordinanza impugnata, resa nella resistenza del Giorlando, il Tribunale di Milano declinava la propria competenza a favore del Tribunale di Palermo, luogo di residenza del resistente, in applicazione del cd. foro del consumatore, e condannava i ricorrenti alle spese. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Faraon Andrea e Luciano, affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso Giorlando Giovanni. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISIBILITA’ del ricorso. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Faraon Luciano e Andrea evocavano in giudizio Giorlando Giovanni, invocandone la condanna al pagamento della somma di € 9.825,29 oltre accessori. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Palermo, in applicazione del cd. “foro del consumatore”, condannando i ricorrenti alle spese della fase processuale. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Faraon Luciano e Andrea, affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamentano la violazione dell’art. 91 c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe potuto pronunciarsi sulle spese, posta la natura F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15558/2020 interlocutoria dell’ordinanza impugnata. La censura è inammissibile, Numero sezionale 1004/2022Numero di raccolta generale 4944/2022 alla luce del principio secondo cui “L'art. 38, comma 2, c.p.c., può Data pubblicazione 15/02/2022 trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento” (Cass.

Sez. 6-1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016, Rv. 639916 e Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 17187 del 26/06/2019, Rv. 654377). La competenza prevista dal D. Lgs. n. 206 del 2005, invero, appartiene al genere della competenza per materia e territorio, e quindi l’ordinanza che accoglie la relativa eccezione, che ben potrebbe essere rilevata anche d’ufficio, ha natura decisoria (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6995 dell’11/3/2019, non massimata)”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato alcuni precedenti, relativi a diversi giudizi aventi ad oggetto il recupero di onorari dovuti a fronte di assistenza prestata in favore di imprecisati soggetti, dai quali emergerebbe –ad avviso dei ricorrenti– la prova di una prassi applicativa altalenante dei giudici di merito.

Detti documenti, oltre a non essere ammissibili perché non compresi nel novero della produzione consentita dall’art. 372 c.p.c., non sono comunque rilevanti ai fini della decisione, posto che essi si riferiscono a fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio. L’esistenza di una incertezza applicativa avrebbe, invero, potuto giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, ma la relativa decisione non è utilmente sindacabile in questa sede, essendo espressione di una facoltà discrezionale del giudice di merito (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611; Cass.3 di 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15558/2020 Numero sezionale 1004/2022 Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926;

Cass. Numero di raccolta generale 4944/2022 Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477). Data pubblicazione 15/02/2022 Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge..

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A