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Ordinanza — n. 4943/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses INPS appeal, ruling tax declaration omission does not constitute fraudulent debt concealment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4943/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against the lower court's decision declaring social security contributions prescribed. The INPS argued that the employee's failure to report income in the tax declaration constituted a fraudulent concealment of debt under civil code provisions. The court held that mere omission of the specific contribution schedule does not prove intentional concealment, as the employee still reported professional income. Consequently, the prescription period expired, and the claim was rejected as not subject to re-examination on facts.

Regesto Legislator

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Art. 2941, n. 8 cod. civ.; Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: The suspension of prescription requires conduct causing absolute impossibility for the creditor to act, not merely difficulty; mere omission of the contribution schedule in tax returns does not constitute fraudulent concealment of the debt.

Parole chiave

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prescription period social security contributions fraudulent concealment tax declaration omission suspension of prescription civil code art 2941 procedural law computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2941, n. 8 cod. civ.
in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
241 del 1997, in relazione all’art. 360, n.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
37529), pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L. 24/07/2018, n. 19640
Cass. Sez. L. 13/10/2014, n. 21567
Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.
Ordinanza n. 6677 del 07/03/2019
civ., come peraltro affermato da questa Corte anche nella ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra assumere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo;
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Testo completo

021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro Loreggian Roberto - intimato - avverso la sentenza n. 225/2020 della Corte di appello di Venezia depositata il 24 agosto 2020.

F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5528/2021 Numero sezionale 112/2022 Numero di raccolta generale 4943/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 dal Consigliere Ileana Fedele.

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Venezia ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Padova, con cui erano stati dichiarati prescritti i contributi dovuti dall’ing. Roberto Loreggian alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2011;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui al primo atto interruttivo ricevuto dal contribuente in data 28 agosto 2017, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che scadeva il 16 giugno 2012 (risultando irrilevante, nel caso in esame, il differimento al 9 luglio 2012, invocato dall’Istituto previdenziale), infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd.

“quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, anche in ragione dei contrasti interpretativi sulla questione, considerato altresì che, nella dichiarazione, erano stati comunque indicati i redditi professionali, e, in ogni modo, l’effetto F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5528/2021 Numero sezionale 112/2022 Numero di raccolta generale 4943/2022 conseguente non sarebbe configurabile in termini di una vera e Data pubblicazione 15/02/2022 propria impossibilità di agire bensì di una mera difficoltà di accertamento, sormontabile con gli ordinari controlli;

3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

4. l’ing. Roberto Loreggian non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge n. 15 luglio 2011, n. 111, all’art. 1, del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all’art. 10 del d.lgs. n. 241 del 1997, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR;

2. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze di questa Corte (Sez. 6-L. 15/03/2021, n. 7254, Sez. 6-L. 14/10/2021, n. 28088, nonché, ancor più di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529), pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5528/2021 Numero sezionale 112/2022 Numero di raccolta generale 4943/2022 3. in particolare, premesso che l’operatività della causa diData pubblicazione 15/02/2022 sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8, cod. civ., «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass.

Sez. L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. Sez. L. 13/10/2014, n. 21567), la Corte territoriale ha correttamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'I.N.P.S., in quanto ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo né che essa configuri un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto può invece sempre attivare e sollecitare;

4. tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come peraltro affermato da questa Corte anche nella ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra assumere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo;

5. nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva dell’intimato;

6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5528/2021 Numero sezionale 112/2022 Numero di raccolta generale 4943/2022 Data pubblicazione 15/02/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 Il Presidente Adriana Doronzo F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o