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Ordinanza — n. 4940/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to res judicata on prior judgment regarding CTU costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4940/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fagioli Costruzioni S.r.l. inadmissible, upholding the appellate court's rejection of the claim. The lower court held that the issue of reimbursing half of the expert witness costs was already definitively resolved in a prior judgment where the claim was rejected due to lack of proof of payment. The Supreme Court agreed that such a rejection constitutes substantive res judicata, preventing the same parties from relitigating the matter in a new proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 29 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A judgment rejecting a claim due to lack of proof constitutes substantive res judicata, barring the same parties from proposing a new judgment to re-litigate the same issue.

Parole chiave

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res judicata substantive res judicata lack of proof CTU costs inadmissible appeal preclusion of action judicial economy recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 380-bis cod. proc. civ
“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.
art. 2909 c.c
affidandosi ad un solo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 18/02/1991
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3238 del 16/05/1986
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3238 del 16/05/1986, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7302 del 29/05/2001
446225 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7302 del 29/05/2001, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12570-2020 proposto da: FAGIOLI COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE DI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO BUSSANI - ricorrente - contro GNECCHI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA n. 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12570/2020 avverso la sentenza n. 700/2019 del TRIBUNALE di LECCO, Numero sezionale 1003/2022Numero di raccolta generale 4940/2022 depositata il 03/12/2019; Data pubblicazione 15/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Gnecchi Luigi proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 935/2017, con il quale il Giudice di Pace di Lecco aveva ingiunto all’opponente il pagamento, in favore di Fagioli Costruzioni S.r.l., della somma di € 2.900,44 a titolo di rimborso della metà delle spese di C.T.U., anticipate dall’ingiungente nell’ambito del giudizio civile già pendente tra le parti e conclusosi con sentenza del Tribunale di Lecco n. 186/2017, la quale aveva posto dette spese a carico di ambo le parti nella misura del 50% cadauna.

Nella resistenza della società opposta, il Giudice di Pace, con sentenza n. 305/2018, rigettava l’opposizione. Interponeva appello il Gnecchi ed il Tribunale di Lecco, con la sentenza impugnata, n. 700/2019, resa nella resistenza di Fagioli Costruzioni S.r.l., riformava la prima decisione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’appellata alle spese del doppio grado. Il Tribunale riteneva, in particolare, che la domanda di rimborso proposta da Fagioli Costruzioni S.r.l. con il decreto opposto fosse coperta dal giudicato derivante dalla precedente sentenza n. 186/2017, poiché già in quella sede la società aveva invocato il rimborso della metà delle spese anticipate per la C.T.U., che tuttavia non le erano state riconosciute dal giudice di merito per difetto della prova del loro pagamento.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Fagioli Costruzioni S.r.l., affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso Gnecchi Luigi. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12570/2020 Numero sezionale 1003/2022 RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 4940/2022Data pubblicazione 15/02/2022 Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’, o comunque RIGETTO, del ricorso. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecco ha accolto l’appello proposto da Gnecchi Luigi e, in riforma della sentenza di prime cure, revocato il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore della società odierna ricorrente, opposto dal Gnecchi, condannando la prima alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di prime cure ed alle spese del doppio grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Fagioli Costruzioni S.r.l. affidandosi ad un solo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. perché il giudice di appello avrebbe erroneamente configurato il giudicato esterno derivante da precedente sentenza n.186/2017 del medesimo ufficio giudiziario.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che con detta decisione fosse stata respinta la domanda, proposta dalla società odierna ricorrente, di condanna del Ghecchi alla refusione della metà delle spese sostenute per la CTU esperita nel corso di quel giudizio, perché la società non aveva provato di aver sostenuto il relativo esborso. Di fronte a tale statuizione, il giudice di appello ha considerato preclusa la possibilità di proporre un nuovo giudizio per riproporre la questione, già decisa in esito alla prima controversia. Salva la verifica della tempestività del ricorso, proposto con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 9.3.2020, nel quale si dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata in data 8.1.2020, la censura è in ogni caso infondata.

Va infatti ribadito che “L'ordinamento giuridico vigente non prevede le sentenze di rigetto "allo stato". Da ciò consegue che l'accertamento dell'inesistenza di un diritto per difetto di prova, espresso mediante il dispositivo di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12570/2020 rigetto della domanda, una volta formatosi il giudicato formale, Numero sezionale 1003/2022Numero di raccolta generale 4940/2022 costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve Data pubblicazione 15/02/2022 ritenersi definitivamente rigettata e non più proponibile in un nuovo giudizio fra le stesse parti” (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 18/02/1991, Rv. 470956; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3238 del 16/05/1986, Rv. 446225 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7302 del 29/05/2001, Rv. 547103)”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha documentato la tempestività del ricorso, senza tuttavia nulla aggiungere agli argomenti di cui al motivo in esso proposto. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B