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Ordinanza — n. 4901/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal due to procedural withdrawal before the hearing, extinguishing the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4901/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the proceedings extinguished after the INPS withdrew its appeal prior to the chamber hearing. Although the INPS had previously won on one count, it voluntarily abandoned the entire case before the final judgment could be rendered. The court ruled that such a withdrawal, once notified, automatically terminates the process without needing the opposing party's acceptance.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: A withdrawal of appeal filed before the chamber hearing produces the extinction of the proceedings; the opposing party's acceptance is not required for the procedural effect, though it may influence the allocation of costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings chamber hearing costs allocation procedural waiver riesame della rendita AI soppressione della rendita restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l'art. 391 cod.civ., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese (cfr.
articolo 380 bis cod.proc.civ
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti - unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale- ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.;
art. 391 cod.civ
l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l'art. 391 cod.civ., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 12024 del 2020
390 del codice di rito, produce l'estinzione del procedimento, poiché, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. nr. 12024 del 2020; Cass.nr.
Cass. nr. 7535 del 2019
Cass. nn. 3971 del 2015
Cass. nr. 9857 del 2011
Cass. nr. 21894 del 2009
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28099-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo ìÌf rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente- contro D'AMELIA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell'avvocato CORRADO GRILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PELLEGRINI; - controficarrente - avverso la sentenza n. 746/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame dell'INPS, ha rigettato l'opposizione proposta dalla parte privata in relazione ad un avviso di addebito emesso dall'Istituto; ha, invece, confermato la decisione di primo grado, di accoglimento dell'opposizione, in relazione ad un secondo avviso di addebito;

2. ha proposto ricorso l'INPS, sostenuto da un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, Paola D'Amena;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti - unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale- ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.;

4. in vista dell'adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; CONSIDERATO CHE:

5. in via preliminare, deve darsi atto che con l'atto di rinuncia, depositato prima dell'Adunanza camerale, l'INPS ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo la Corte partenopea, in sede revocatoria, pronunciato in senso favorevole all'INPS anche in relazione al secondo avviso di addebito; Ric. 2020 n. 28099 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- 6. l'atto di rinuncia è stato notificato, in via telematica, alla parte privata;

7. la rinunzia ritualmente notificata, come nella fattispecie, alla controricorrente, ai sensi dell'art. 390 del codice di rito, produce l'estinzione del procedimento, poiché, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. nr. 12024 del 2020; Cass.nr. 7535 del 2019; Cass. nn. 3971del 2015; 9857de1 2011; 21894 del 2009);

8. l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l'art. 391 cod.civ., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese (cfr. Cass. nn. 12024 e 7535, cit.);

9. sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 cod.proc.civ., per dichiarare l'estinzione del processo;

10. le spese possono essere compensate tenuto conto della vicenda complessiva e del tenore dell'atto di rinuncia;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese. Così deciso in Roma, nell'Adunanza ca