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Ordinanza — n. 4891/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding prescription of social security contributions due to lack of fraudulent tax declaration concealment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4891/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that declared social security contributions prescribed. The INPS argued that the appellant's failure to complete a specific section of her tax return constituted fraudulent concealment of debt under Article 2941 of the Civil Code. The court rejected this, holding that missing a tax form section does not automatically prove intentional concealment and that the lower court correctly applied the law regarding the requirements for prescription interruption.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2941 n. 8 cod. civ.; The statute of limitations for social security claims is interrupted only by specific legal acts, and mere failure to complete a tax form section does not constitute the intentional concealment of debt required to suspend the limitation period.

Parole chiave

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statute of limitations social security contributions fraudulent concealment tax declaration forms prescription interruption INPS liability civil code provisions credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 cod. civ.
10828/2015), e, quindi, esattamente interpretando applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod.
Art. 2941 n. 8 cod. civ.
11-01-2022 -2- proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n.
Art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
11-01-2022 -2- proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n.
Art. 360, co. 1, nr. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.
Art. 360, co. 1, nr. 5 cod. proc. civ.
Considerato che: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.
Art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 380 bis c.p
3 e 7 della sentenza impugnata) sicché, in dissenso rispetto alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., diviene irrilevante il differimento del termine per il czi pagamento dei contributi relativi al 2009 disposte[lei DPCM 10 Ric.
art. 2935 cod. civ
10828/2015), e, quindi, esattamente interpretando applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ.
art. 2941 cod. civ
attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2451-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - Contro GALVANO CONCETTA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO CASUCCIO; - COntr017.001TC17te - avverso la sentenza n. 517/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/01/2022 dal Presidente Relatore Dott.

ADRIANA DORONZO. Rilevato che: la Corte d'appello di Palermo, con sentenza depositata in data 13/7/2020, decidendo sull'appello proposto dall'Inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Agrigento tra l'Istituto appellante e Concetta Galvano, ha dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall'Inps nei confronti dell'appellata, quale professionista iscritta alla gestione separata per le prestazioni libero professionali svolte negli anni indicati in ricorso; a fondamento del decisa" la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa di appartenenza; ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi (al 16 giugno 2010, per i redditi prodotti nel 2009, e al 6 luglio 2011, per i redditi prodotti nel 2010, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 12 maggio 2011, senza che potesse aver rilievo per i redditi relativi all'anno 2009 l'ulteriore differimento previsto fino al 16 luglio 2010, in ragione della previsione di una maggiorazione dell'importo dei contributi a titolo di interessi), gli atti interruttivi della prescrizione si ponevano in data successiva, e, in particolare, rispettivamente, in data 14/7/2015 e 18/7/2016; ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai Ric. 2021 n. 02451 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -2- proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.). Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; resiste con controricorso Galvano. La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per «Violazione degli. 2935 e 2941, n.8, cod.civ. in relazione all'art. 2, commi 26-31, L. n.335/1995, all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011, all'art. 1, del D.lgs. n. 462/1997 e all'art. 10, comma 1, del D.

Lgs. n. 241/1997». L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019). Deve in primo luogo ritenersi definitivamente acclarato che gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dall'Inps risalgono per i redditi prodotti dalla professionista nel 2009 e nel 2010, rispettivamente, al 14/7/2015 e al 18/7/2016 (pagg. 3 e 7 della sentenza impugnata) sicché, in dissenso rispetto alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., diviene irrilevante il differimento del termine per il czi pagamento dei contributi relativi al 2009 disposte[lei DPCM 10 Ric. 2021 n. 02451 sez.

ML - ud. 11-01-2022 -3- giwg4+9-2{-14-0, ponendosi in ogni caso l'atto interruttivo dell'Inps oltre il quinquennio dalla data fissata per il pagamento. Il motivo di ricorso dell'Inps è infondato. Con riferimento doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 10828/2015), e, quindi, esattamente interpretando applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

La Corte territoriale ha poi proceduto ad un accertamento tipicamente fattuale, escludendo che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisca, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo: al riguardo ha rilevato che i redditi da lavoro autonomo erano integralmente riportati nella diversa sezione del modello unico (quadro CM-reddito da lavoro autonomo, allegato dall'Inps) e che tale scelta era evidentemente incompatibile con una preordinata volontà evasiva o elusiva degli obblighi di legge.

Si è dunque di fronte ad un apprezzamento fattuale non adeguatamente censurato sotto il profilo del vizio motivazionale ex art. Ric. 2021 n. 02451 sez. ML ud. 11-01-2022 -4- 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. nei ristretti limiti in cui esso può oggi essere dedotto (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014). In realtà, l'Inps pretende di stabilire un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, espressamente escluso invece dalla giurisprudenza dallo stesso istituto richiamata (Cass. n. 6677 del 2019;

Cass. n. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021). Il ricorso deve pertanto essere rigettato e l'Inps è condannato al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in ragione del valore della controversia come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo, pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Inps al pagamento, in favore della controricorrente di euro 1500,00 per compensi professionali e € 200,00 a titolo di spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 11 gennaio 2022 e il iL111U,:\ Il President