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Ordinanza — n. 4890/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding social security contributions based on total business income calculation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4890/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Daniela Del Guerra against the Florence Court of Appeal's decision. The lower court ruled that Del Guerra must pay social security contributions based on her total business income, including profits from a separate partnership she held, rather than just a percentage of her artisan management income. The court affirmed that the legislative intent requires including all enterprise revenues in the contributory base, regardless of subsequent corporate arrangements like the lease of the business between the two entities.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis d.l. n. 384/1992; Art. 6, comma 3 d.P.R. n. 917/1986: The contributory base for artisans and commercial operators includes the total income from enterprises, encompassing profits from separate partnerships held by the same individual, irrespective of subsequent corporate lease agreements.

Parole chiave

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social security contributions artisan management contributory base calculation partnership income inclusion total enterprise revenue deduzione per affitto nelle prestazioni complementari azienda assicurata tasso di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis of D.L. n. 384/1992, converted by L. n. 438/1992
a percentuale; la Corte di merito ha affermato che alla stregua dell'art. 3 bis del d.l.
Art. 6, paragraph 3 of D.P.R. n. 917/1986
438 del 1992 letto in combinato disposto con il comma 3 dell'art. 6 del d.P.R.
Art. 13, paragraph 1-quater of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29779/2017
C.Cost. n. 354/2001
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Testo completo

la seguente C ORDINANZA sul ricorso 21139-2020 proposto da: DEL GUERRA DANIELA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO ANDREUCCI; - ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 50/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 21139 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- R.G.21139/2020 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lucca, ha accolto l'appello dell'Inps, che aveva contestato l'annullamento, da parte del primo giudice, di due avvisi di addebito, notificati a Daniela Del Guerra a titolo di recupero dei contributi alla gestione artigiani per l'ammontare, il primo di Euro 13.760,85 con riferimento all'anno 2013 e il secondo di Euro 33.188,77 con riferimento agli anni 2011 e 2012; la Corte territoriale ha accertato che la Del Guerra, iscritta alla gestione artigiani per l'attività di lavoro autonomo svolta presso la società "Bartoli Incisioni s.r.l." di cui era socia e per la quale aveva pagato la contribuzione fissa per il periodo di causa, aveva altresì percepito, negli stessi anni, un reddito derivante dalla propria partecipazione alla società "Incisioni Bartoli Alessandro & C. s.n.c.", in virtù del quale avrebbe dovuto versare la corrispondente contribuzione cd. a percentuale; la Corte di merito ha affermato che alla stregua dell'art. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in I. n. 438 del 1992 letto in combinato disposto con il comma 3 dell'art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), la cui interpretazione è stata avallata anche dalla Corte Costituzionale (C.Cost. n. 354 del 2001), il legislatore ha inteso ampliare la base imponibile contributiva rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa (art. 1 I. n. 233 del 1190), disponendo che ai predetti fini ciò che rileva è la totalità dei redditi d'impresa denunciati, e non più soltanto una percentuale dei redditi derivanti dall'attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione; ha ritenuto che non costituisca un ostacolo a tale tesi interpretativa la circostanza per la quale, nel caso in esame, l'attribuzione economica provenga dall'unica attività svolta dalla s.n.c., consistente nell'incasso del canone di Euro 120.000 annui derivante dall'affitto di azienda alla "Bartoli Incisioni s.r.l." oggetto di patti successivamente intervenuti fra le due società, atteso che, nel caso di affitto d'azienda da parte di società commerciale, la società concedente mantiene pur sempre la qualifica d'imprenditore sicché, anche i canoni derivanti dall' affitto concorrono alla formazione del reddito d'impresa da calcolarsi nella base imponibile contributiva; la cassazione della sentenza è domandata da Daniela Del Guerra sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis comma 1 del D.L. 19.9.1992, convertito nella L.14.11.1992, n. 438; dell'art. 6 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917; degli artt. 2195 e 2249 c.c.; dell'art. 67 comma 1 del TUIR - D.P.R. 22/12/1986 n. 917"; sostiene che è stato un errore assoggettare a contributi anche i redditi della "Incisioni Bartoli Alessandro & C. s.n.c.", società inattiva, la quale si limita ad incassare i canoni di affitto dell'azienda corrisposti dalla "Bartoli Incisioni s.r.l.", ma non svolge più nessuna attività commerciale né presta servizi; col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis comma 1 del D.L. 19.9.1992, convertito nella L.14.11.1992, n. 438 e degli art.li 5, 6 e 51 del TUIR DPR n. 917/1979"; denuncia l'errore in cui è incorsa la Corte di merito nell'aver ritenuto cumulabili i due redditi, uno dei quali proveniente dall'affitto di azienda, da considerarsi reddito di capitale ma non certo di impresa; la tesi è approfondita nella memoria difensiva, ove si ribadisce che i redditi derivanti dalla partecipazione alla "Incisioni Bartoli Alessandro & C. s.n.c.", non possono concorrere a formare la base imponibile per il calcolo della contribuzione previdenziale derivante dalla partecipazione della ricorrente nella società artigiana "Bartoli Incisioni s.r.l.", ove la stessa presta la sua attività, poiché il reddito proveniente dalla partecipazione alla società di persona non costituisce reddito d'impresa, provenendo dal mero incasso dei canoni dovuti per aver concesso l'affitto d'azienda alla società di capitali; i motivi, da esaminarsi congiuntamente per logica connessione, sono infondati; parte ricorrente assume che il reddilu pet Lepily ;ti Lviibeguenza della sua partecipazione alla società in nome collettivo non debba essere valorizzato ai fini della determinazione della misura della contribuzione a percentuale dalla stessa dovuta per il triennio di causa; la presente controversia concerne, dunque, la determinazione della base imponibile contributiva; ciò è quanto opportunamente ribadisce la sentenza gravata (p.7), ove, nel sostenere le proprie argomentazioni, basate sull'esegesi delle norme positive applicabili, la Corte di merito rileva che "Ciò che viene in rilievo nel giudizio de quo non è l'an della contribuzione, essendo la ricorrente già iscritta alla gestione artigiani, bensì il quantum, id est la base imponibile del contributo annuo dovuto dagli iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali"; così correttamente inquadrato l'oggetto del contenzioso, la Corte territoriale ha applicato il principio secondo cui "Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in I. n. 438 del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, la cui interpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla Corte Cost. (sentenza 7 novembre 2001 n. 354), conduce ad includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i quali vanno considerati anche quelli delle società in accomandita semplice." (Cass. n. 29779 del 2017); detto principio ha ricevuto corretta attuazione, dal momento che, nel caso in esame, la sovrapposizione degli schemi societari generata nell'ambito di pattuizioni intervenute successivamente fra i soci originari (quale, nel caso di specie, l'affitto di azienda concessa dalla "Incisioni Bartoli Alessandro & C. s.n.c." alla "Bartoli Incisioni s.r.l." 1'1.01.2005 per atto del notaio Massimo Barsanti in Lucca), non ha rilevanza alcuna nella determinazione della base imponibile contributiva su cui determinare l'entità dei contributi alla gestione commercianti, alla luce del consolidato principio di diritto affermato da questa Corte; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Ro