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Ordinanza — n. 4887/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy revocation claim where third party paid with bankrupt's funds via independent guarantee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4887/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the bankruptcy administrator's appeal against a lower court ruling that declared a payment ineffective. The administrator argued the payment was revocable because the guarantor used funds from the bankrupt company to pay a debt shortly before the bankruptcy declaration. The court held that the payment was made with the bankrupt's own money, satisfying the objective requirements for revocation under Article 67 of the Bankruptcy Law, regardless of the guarantor's subsequent compensation actions.

Regesto Legislator

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Art. 67 comma 2 L.F.; Art. 56 L.F.: The bankruptcy revocation action is admissible against a third party who pays the bankrupt's debt with the bankrupt's own funds, even if the payer subsequently exercises a right of recourse, provided the payment was not made with the payer's own money.

Parole chiave

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bankruptcy revocation third party payment independent guarantee funds of the bankrupt right of recourse finanziamento dell'assicurazione infortuni debito pecuniario debito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 67 comma 2 L.F.
19019/20 Rilevato che: Il fallimento Auto GI srl (in seguito, Autogi) conveniva in giudizio davanti al tribunale di Firenze, FCA Bank per sentir dichiarare inefficaci e per sentire revocare, ai sensi dell'art. 67 secondo comma L.F., il pagamento effettuato a quest'ultima da Car Soc.
Art. 56 L.F.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13165/20
Cass. n. 2903/16
Cass. n. 8783/12
Cass. n. 19589/2008
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19019-2020 proposto da: FCA BANK SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 187, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MISERERE; - ricorrente - contro BARBARA PACINI, non in proprio ma nella qualità di Curatore del FALLIMENTO DELLA SOCIETA' AUTO GI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA 31, presso lo studio dell'avvocato LEONILDA MARI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAMPIERO CASSI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2848/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 19019/20 Rilevato che: Il fallimento Auto GI srl (in seguito, Autogi) conveniva in giudizio davanti al tribunale di Firenze, FCA Bank per sentir dichiarare inefficaci e per sentire revocare, ai sensi dell'art. 67 secondo comma L.F., il pagamento effettuato a quest'ultima da Car Soc. coop. a r.l. (in seguito, Car società consortile avente lo scopo di curare la collaborazione tra i concessionari per la vendita di prodotti Alfa Romeo, Fiat e Lancia e la casa mandante), per C 54.733,34 e per l'effetto condannare FCA Bank a restituire al fallimento Autogi la suddetta somma, oltre spese, ritenendo che ne ricorressero i presupposti sia oggettivi (essendo stato effettuato il pagamento poco prima della dichiarazione di fallimento di Autogi ma non con denaro proprio di Car, ma con somme della fallita di cui la società consortile sarebbe stata mera depositaria e gestrice del relativo fondo immobiliare) che soggettivi (perché FCA sarebbe stata a conoscenza dello stato di decozione di Autogi).

Il tribunale ha rigettato la domanda della curatela, in quanto ha ritenuto che il pagamento del debito di Auto GI srl era stato effettuato da Car s.c.r.I., in qualità di fideiubente a titolo di garanzia autonoma a prima richiesta, ritenendo irrilevante il fatto che Car avesse restituito al fallimento Autogi le somme conferite da Autogi dopo aver operato la compensazione del proprio credito a titolo di rivalsa. Ric. 2020 n. 19019 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- Avverso la sentenza di rigetto del tribunale, il predetto fallimento ha interposto appello che veniva accolto, con declaratoria di inefficacia del pagamento di € 54.733,34.

A supporto dei suoi assunti, la Corte territoriale di Firenze ha accertato che la concessionaria fallita aveva un fondo presso la cooperativa garante che veniva alimentato dalla concessionaria stessa mediante la costituzione di un patrimonio separato presso la medesima cooperativa e non confuso con il patrimonio di questa, con cui la Car prestava le garanzie a prima richiesta nei confronti della casa madre mandante: pertanto, il pagamento era stato effettuato con soldi della fallita e doveva essere revocato nei confronti dell'accipiens cioè, FCA Bank al cui beneficio era stato effettuato.

FCA Bank spa ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte d'appello di Firenze, affidando l'impugnazione a due motivi. Resiste con controricorso il fallimento di Auto GI srl Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce la violazione della normativa sulla revocatoria fallimentare e della disciplina della fideiussione, nonché l'omesso esame di fatti decisivi. In buona sostanza, la banca afferma che il pagamento era stato effettuato dalla cooperativa Car con risorse proprie e in adempimento di proprie obbligazioni, dovendosi invece considerare irrevocabile il pagamento ricevuto dal creditore, in quanto l'azione revocatoria doveva essere rivolta nei confronti del solvens (cioè, la cooperativa) per la restituzione di quanto eventualmente ricevuto dal debitore fallito.

Ric. 2020 n. 19019 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -3- Con il secondo motivo, la banca ricorrente prospetta la violazione della prova presuntiva in ordine alla scientia decoctionis della società concessionaria poi fallita. Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito, ex art. 67 L.F., è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con denaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con denaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento (cfr.

Cass. nn. 13165/20, 2903/16, 8783/12). Nella specie, la Corte d'appello ha accertato che la cooperativa Car, quale garante, non aveva pagato la creditrice della società poi fallita con denaro proprio, ma con denaro della fallita stessa che aveva costituito un fondo presso di sè, mentre la società creditrice (e per essa la cessionaria del credito) era ben consapevole dello stato d'insolvenza della AutoGi, perché proprio a motivo dei reiterati inadempimenti di quest'ultima, si era determinata ad escutere la garanzia a suo favore. D'altra parte, che la garante abbia compensato quanto pagato alla creditrice con l'importo che doveva restituire alla curatela relativo al fondo costituito presso di sé dalla società fallita è irrilevante sia perché l'azione revocatoria fallimentare non è esperibile in relazione a una compensazione (art. 56 L.F., cfr.

Cass. n. 19589/2008) sia perché il pagamento da parte della garante alla società creditrice della fallita era un pagamento a cui la garante stessa non avrebbe potuto sottrarsi essendovi obbligata nei confronti della medesima società creditrice, in virtù della veste di fideiussore a prima richiesta che aveva assunto la garante nei suoi confronti. Ric. 2020 n. 19019 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -4- Il secondo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull'apprezzamento dei mezzi istruttori che è di competenza esclusiva del giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se congruamente motivato, come nella specie.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare al Fallimento della società Auto GI srl le spese di lite che liquida nell'importo di C 7.500,00, oltre C 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.11.2021. Dott. Mas