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Ordinanza Interlocutoria — n. 4882/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing to discuss constitutional question on industrial gas use definition.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4882/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the immediate appeal by ordering a remittal to a public hearing rather than deciding the merits. The tax agency argued that industrial gas use excludes third-party civil sales, while the taxpayer claimed their heating plant production qualified as industrial activity. The court deemed the legal issue too significant to decide in camera, necessitating a public session to address the potential constitutional challenge regarding the definition of industrial use.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a legal issue raised in a cassation appeal concerns the constitutionality of a statute, the court must order a remittal to a public hearing to examine the matter.

Parole chiave

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remittal to public hearing constitutional question admissibility industrial gas use definition tax refund denial cassation procedural order esenzione dalle imposte sull'energia accise apparecchi a gas

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Art. 26, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 504 del 1995
20-10-2021 -2- sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass.
Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935
5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA i r./ "Tea LO (Q tu x sul ricorso 13882-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro TEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO COLAIANNI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 14/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO di TRENTO, depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente, esercente attività di lavorazione del gas naturale, ritenendo di poter ususfruire dell'aliquota prevista per usi industriali (meno oenrosa rispetto a quella per usi civili), impugnava il diniego di rimborso per la produzione di gas naturale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo agli anni 2013-2016; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello affermando che occorre valutare chi sia il consumatore finale del gas naturale liquefatto (GNL), nel caso di specie la società contribuente che lo impiega per la propria attività industriale diretta a ricavare gas naturale che essa stessa, dopo averlo prodotto, consuma ed impiega nella propria attività nell'ambito delle proprie centrali di combustione rendendo, solo alla fine, agli utenti un servizio energetico complesso di fornitura di energia termica, cosicché il riferimento normativo più appropriato non è il secondo comma dell'art. 26 del d.lgs. n. 504 del 1995 ma il suo terzo comma secondo cui sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso e in subordine insistendo affinché sia Ric. 2020 n. 13882 sez. MT - ud. 20-10-2021 -2- sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 Cost. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, in quanto l'uso industriale presupporrebbe l'utilizzo del gas per impieghi produttivi dell'impresa e non prevede la cessione a terzi per uso civile, mentre la produzione di acqua calda è attività industriale che mira alla produzione di beni e servizi attraverso la trasformazione del prodotto energetico utilizzato.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851; Cass. 5 ottobre 2021, n. 26935), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre