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Ordinanza Interlocutoria — n. 4881/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds, remanding case to acquire full file for merits review.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4881/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against the Regional Tax Commission's ruling on camera classification. While the Agency argued the cameras were action-cams warranting a higher duty rate, the lower court had determined they were digital cameras with video as a secondary function. The Court decided to reject the appeal on procedural grounds, ordering the case to be remanded to a new hearing to acquire the full case file for a substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible or dismiss it if the appeal is not based on a ground for cassation, in which case the case is remanded to a new hearing to acquire the file for a merits decision.

Parole chiave

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procedural dismissal remand for merits customs classification digital camera duty action cam distinction classificazione doganale regimi doganali ripristino dei dazi doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA n le‘ZIO CW-ts)RX n sul ricorso 11976-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F.97210890584), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrenti - contro SITAF SRL, POLYPHOTO SPA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, che le rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5355/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: le società contribuenti impugnavano l'avviso di accertamento e l'invito di pagamento, loro notificati nel 2017, concernenti una bolletta di importazione relativa alla importazione dalla Cina di fotocamere digitali compatte "Polaroid" ritenendo l'Ufficio che le merci avrebbero dovuto essere qualificate come videocamere digitali (con un dazio al 14 %) e non come fotocamere digitali (con un dazio allo 0 %); la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane affermando che le merci in questione sono fotocamere digitali (ed è questo il loro ruolo essenziale) a cui è stata aggiunta la funzione video, che riveste un ruolo sussidiario dal momento che un apparecchio, per poter essere classificato come fotocamera digitale, deve essere in grado di registrare filmati sia sulla memoria interna che su supporti esterni e utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video e nessuna di queste caratteristiche è presente negli apparecchi in discussione.

L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre le società contribuenti si costituivano con controricorso e in prossimità dell'udienza Ric. 2020 n. 11976 sez. MT - ud. 20-10-2021 -2- insistevano perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione del regolamento UE 8.8.2014 n. 876/2014 in quanto le merci in questioni sarebbero delle action-cam la cui voce doganale più adatta è la n. 8525809900 (videocamere digitali) in ragione di un obiettivo ultragrandangolare, di una interfaccia micro USB, di alloggiamento per scheda micro SD.

Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. PQM rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito. Roma, 20 ottobre 2021 Il Presidente Antonio Greco ClfgaSi ATA M UNCE4111,