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Ordinanza Interlocutoria — n. 4880/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Customs appeal on procedural grounds, remanding case for new hearing due to incomplete record.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4880/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against a regional tax commission decision, ordering the case remanded for a new hearing. The agency argued that the importer must bear the burden of proof regarding declared values, citing civil code and EU customs regulations. The court found the appeal procedurally flawed and insufficiently motivated, necessitating a transfer of the file to the lower court for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2697 cod. civ.; The Court of Cassation rejects appeals lacking specific grounds for remittal or insufficiently developed arguments, mandating the return of the case to the lower court for a new hearing.

Parole chiave

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procedural dismissal remittal to lower court burden of proof customs valuation incomplete appeal grounds obbligo della denunzia doganale esenzioni all'importazione e all'esportazione regimi doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2697 cod. civ.
l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art.
Regolamento UE n. 2913/1992, art. 30
e dell'art. 30 del Regolamento UE n.
art. 2697 cod. civ
l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA r,' t?t cu tù nt ra- sul ricorso 10879-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro STORE ALAMIN & C. SNC DI HOSSAIN ANWAR, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO, 6, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PORRE FIA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5058/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento e l'atto di irrogazione sanzioni dell'Agenzia delle dogane notificati in data 8 marzo 2016 e relativi a delle dichiarazioni di importazione per l'anno 2014; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane affermando che non può ritenersi fondata la tesi dell'Ufficio secondo cui a fronte dell'operato di quest'ultimo si crei una sorte di inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale resta pertanto gravato di fornire tutti gli elementi a suo discarico: infatti, qualora ciò fosse vero, si perverrebbe alla irrazionale conseguenza secondo cui, anche a fronte di un accertamento privo di motivazione (come appare quello di specie), il contribuente sia tenuto a fornire gli elementi a sua discolpa; vero è invece che solo a fronte di una specifica motivazione dell'atto impositivo, contenente contestazioni precise e puntuali, sorge l'obbligo da parte del contribuente di fornire elementi di segno opposto a propria difesa, la quale altrimenti non sarebbe realmente possibile.

L'Agenzia delle dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente si Ric. 2020 n. 10879 sez. MT - ud. 20-10-2021 -2- costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle dogane denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 30 del Regolamento UE n. 2913/1992 che comporta una inversione dell'onere della prova a carico dell'importatore, il quale deve fornire all'amministrazione doganale tutti gli elementi necessari per confutare i diversi maggiori valori attribuiti alle merci.

Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. PQM rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito. Roma, 20 ottobre 2021