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Ordinanza Interlocutoria — n. 4876/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for joint hearing of connected tax appeals against company and shareholders.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4876/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's arguments regarding the suspension of proceedings and the allocation of the burden of proof. Instead, it ordered the remittal of the case to a new role for the joint handling of two closely connected appeals. The decision was based on the finding that the company's tax assessment appeal is already pending before this court, necessitating a combined trial to ensure consistency.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 5, comma 1, d.P.R. n. 917/1986; Art. 109, d.P.R. n. 917/1986: When related tax appeals involving a company and its shareholders are pending before the same court, the court must remand the case for joint hearing to ensure consistent adjudication of the prejudicial issue.

Parole chiave

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tax assessment appeal joint hearing of appeals prejudicial issue burden of proof remittal to new role procedura di ricupero d'imposta contenzioso tributario impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
Art. 5, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
Emetteva inoltre distinti avvisi di accertamento nei confronti dei soci Anna Casaburo, Giuseppina Del Prete e Nicola Del Prete, per recupero a tassazione di maggiori redditi di partecipazione nella predetta società, ex art. 5 del d.P.R.
Art. 109, d.P.R. n. 917 del 1986
Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R.
Art. 2697 c.c.
917 del 1986 in combinato disposto dall'art. 2697 cod.
Art. 380 bis c.p.c.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
artt. 295 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
917 del 1986 in combinato disposto dall'art. 2697 cod. civ.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11605-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 0663391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro CASABURO Anna, DEL PRETE Giuseppina e DEL PRETE Nicola; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7882/15/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 21/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti della Carattere Italiano s.a.s. per l'anno d'imposta 2012 a seguito di recupero a tassazione di costi che sosteneva non essere stati documentati. Emetteva inoltre distinti avvisi di accertamento nei confronti dei soci Anna Casaburo, Giuseppina Del Prete e Nicola Del Prete, per recupero a tassazione di maggiori redditi di partecipazione nella predetta società, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.

2. Con sentenza n. 2722 del 2018 depositata in data 29/05/2018 la CTR della Campania annullava l'avviso di accertamento societario all'esito del giudizio promosso dalla sola società.

3. Il giudizio separatamente promosso dai soci veniva deciso dalla medesima CTR con la sentenza in epigrafe indicata. La CTR, dando atto della pronuncia emessa nel giudizio avverso l'avviso di accertamento societario, annullava gli atti impositivi emessi nei confronti dei soci sostenendo che l'Agenzia delle entrate non aveva fornito la prova che i costi ripresi a tassazione fossero sproporzionati o incongrui.

4. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replicano gli intimati.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 5, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, la difesa erariale sostiene che i giudici di appello avrebbero dovuto sospendere il presente giudizio «in attesa della formazione del giudicato pregiudiziale relativo alla società».

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 in combinato disposto dall'art. 2697 cod. civ. sostenendo che la CTR aveva erroneamente invertito l'onere probatorio spettando al contribuente e non all'amministrazione finanziaria dimostrare l'inerenza e la congruità dei costi d'impresa.

3. Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento societario emesso nei confronti della Carattere Italiano s.a.s. pende dinanzi a questa Corte (R.G. n. 11606 del 2020) sicché appare opportuno disporre il rinvio del presente giudizio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta dei ricorsi, all'evidenza tra loro strettamente connessi.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 11606/2020 R.G. Così deciso in Roma il 19/10/2021 Il Preside