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Ordinanza — n. 4868/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming factual error and lack of motivation in labor dispute judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4868/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Roberto Alba's appeal against a lower court ruling denying his claim for overtime pay. Alba argued the trial court misinterpreted evidence and failed to properly motivate its decision regarding the disputed facts. The court held that alleging a factual error does not constitute a valid ground for cassation when the real intent is merely to re-evaluate the facts of the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: A cassation appeal alleging a factual error or lack of motivation is inadmissible if it aims solely at a re-evaluation of the facts by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual error allegation lack of motivation defense re-evaluation of facts labor dispute overtime compensazione delle ore straordinarie restituzione dell'indennità per lavoro ridotto perdita di lavoro usuale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4893 del 2016
5, c.p.c., (cfr., sul punto, Cass. n. 4893 del 2016), va rilevato con riferimento alla dedotta violazione dell'art.
SU n. 14476 del 2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 716-2021 proposto da: ALBA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DIEGO ANTONICA; - ricorrente - contro MANCA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BEZZECCA 3, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DI DOMENICA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA LUIGI VETERE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 887/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO che Con sentenza del 25 settembre 2019, la Corte d'Appello di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Roberto Alba, ha condannato Angelo Manca al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 721,05, a titolo di importo differenziale sul TFR oltre accessori; in particolare, la Corte ha escluso che dall'esame delle emergenze probatorie acquisite potesse inferirsi il raggiungimento della prova circa l'espletamento di lavoro straordinario assumendo, quindi, non fosse stato assolto l'onere probatorio al riguardo e ritenendo, invece, dovute le spettanze di fine rapporto; per la cassazione della sentenza propone ricorso Roberto Alba, affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, Angelo Manca;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per travisamento del fatto processuale nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riguardo all'interpretazione effettuata delle risultanze probatorie, ritenendosi dimostrata la veridicità delle asserzioni contenute in ricorso circa l'espletamento di lavoro straordinario;

Ric. 2021 n. 00716 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di legge, nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all'omesso accoglimento delle ulteriori richieste formulate dal ricorrente e respinte in primo grado; con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di legge in ordine al governo delle spese di lite; il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, sono inammissibili; premesso che la denuncia di un errore di fatto, consistente nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., (cfr., sul punto, Cass. n. 4893 del 2016), va rilevato con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti così come configurato ex lege, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Costi. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle ipotesi che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020;

Cass. n. 23940 del 2017); Ric. 2021 n. 00716 sez. ML - ud. 14-12-2021 -3- nel caso di specie, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie ed altresì allegando l'erroneo mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice di secondo grado, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); quanto al terzo motivo, lo stesso deve reputarsi infondato; appare evidente, invero, dalla medesima formulazione della censura che l'eventuale fondatezza della medesima discenderebbe dall'accoglimento delle prime due istanze essendovi stato richiesto esplicitamente di "condannare il resistente a spese e competenze tutte del doppio grado d i giudi.zio" qualora fossero state accolte le richieste formulate dal ricorrente; tali richieste, come evidenziato, sono state reputate infondate in secondo grado e inammissibili nel presente giudizio di legittimità; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Ric. 2021 n. 00716 sez. ML - ud. 14-12-2021 -4- nel caso di specie, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie ed altresì allegando l'erroneo mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice di secondo grado, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); quanto al terzo motivo, lo stesso deve reputarsi infondato; appare evidente, invero, dalla medesima formulazione della censura che l'eventuale fondatezza della medesima discenderebbe dall'accoglimento delle prime due istanze essendovi stato richiesto esplicitamente di "condannare il resistente a spese e contpetene tutte del doppio grado di giudkio" qualora fossero state accolte le richieste formulate dal ricorrente; tali richieste, come evidenziato, sono state reputate infondate in secondo grado e inammissibili nel presente giudizio di legittimità; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Ric. 2021 n. 00716 sez. ML - ud. 14-12-2021 -4- PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di leyge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 14 dicembre 2021. Il Presidente