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Ordinanza — n. 4867/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against INPS, ruling lower court miscalculated litigation costs for social benefits case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4867/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Antonio Ruzzo against a lower court judgment regarding INPS benefits. The lower court had declared the revocation of the benefit illegal but failed to calculate litigation costs according to the statutory minimums for the case value. The court held that the case value must be determined based on two years of the benefit amount, placing it in a specific cost bracket requiring higher minimum fees. Consequently, the lower court's sentence was quashed and remanded for a new cost calculation.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1°, c.p.c.; Art. 4, d.m. n. 55/2014: In disputes over social assistance benefits, the cause value for litigation costs is determined by the amount owed for two years, and minimum costs must be applied based on the specific procedural phases and applicable reduction percentages.

Parole chiave

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litigation costs calculation social assistance benefits cause value determination INPS administrative dispute remand for cost liquidation calcolo della pensione di invalidità spese legate all'invalidità revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1°, c.p.c.
22246 del 2019), ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall'art. 13, comma 1°, c.p.c., di talché, 2 RG.
Art. 4, d.m. n. 55/2014

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-L n. 22246 del 2019
Cass. S.U. n. 10455 del 2015
2 RG. n. 9878/2018
13, comma 1°, c.p.c., di talché, 2 RG. n. 9878/2018 se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12464-2020 proposto da: RUZZO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell'avvocato FORTUNA ANTETOMASO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE GRANDE; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N 29, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA CIACCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA; - resistente - avverso la sentenza n. 128/2019 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 12464 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 12464/2020 tra Ruzzo (Parte ricorrente) e INPS (Parte controricorrente — delega per discussione) Con sentenza del 23.10.19 il tribunale di Vasto ha dichiarato illegittima la revoca dell'assegno già in godimento da parte dell'assistito in epigrafe e riconosciuto un'invalidità del 100°/0 dalla revisione, con condanna dell'INPS al pagamento di euro 1500 per spese. Avverso tale sentenza ricorre l'assistito per un motivo, che lamenta liquidazione delle spese sotto i minimi.

L'INPS ha depositato delega per la discussione. Il motivo risulta meritevole di accoglimento, avendo in effetti il tribunale proceduto alla liquidazione delle spese di lite in violazione dei parametri fissati dal d.m. n. 55/2014. Come ripetutamente affermato da questa Corte (tra le tante Cass. sez. VI-L n. 22246 del 2019), ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall'art. 13, comma 1°, c.p.c., di talché, 2 RG. n. 9878/2018 se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass.

S.U. n, 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di C 270,00 per studio della controversia, C 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed C 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, d.m. n. 55/2014) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di euro 442,50 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 475,50, per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi dell'art. 4, d.m. n. 55/2014), va determinato in euro 3.162,00.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio ad altro giudice del medesimo tribunale anche per la liquidazione delle spsese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice del medesimo tribunale anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Ro ella camera di consiglio del 2 dicembre 2021. Il Preside !te MargheritaI: M eone DEPOSITATO IN