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Ordinanza — n. 4859/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding labor status of journalists, upholding appellate court's finding of subordinate employment relations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4859/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Universal Production SRL against the Rome Court of Appeal's judgment regarding the labor status of six journalists. The appellant argued that the lower court violated res judicata and failed to distinguish between 'fixed collaborators' and 'editors' under collective bargaining agreements. The court held that the appellate court correctly applied facts and evidence to determine subordinate employment relations, finding no valid ground for revisiting the merit-based assessment of the workers' status.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: The court of appeal may re-evaluate the qualification of labor relations based on evidence presented, and a claim challenging the nature of employment does not constitute a violation of res judicata if the new issue was not properly raised or if the original judgment addressed the substantive facts correctly.

Parole chiave

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res judicata violation labor status determination subordinate employment relations collective bargaining agreement appellate court review contributi di previdenza impagati contributo per l'assistenza accesso dei giornalisti agli atti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
21-10-2021 -5- denunciato validamente, ai sensi e nei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 2909 c.c.
Art. 112 c.p.c.
violazione dell'art. 112 c.p.c. per la mancata disamina dell'eccezione di giudicato sopra illustrata e per il vizio di ultrapetizione in cui la sentenza era incorsa nel decidere la questione nonostante il giudicato ;
Art. 416 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c. per non aver rilevato che l'INPGI non poteva Ric.
Art. 1 e 2 c.c.n.1 giornalisti del 26 marzo 2009
violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 416 c.p
violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c.
art. 112 c.p
violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 2700 c.c
violazione dell'art. 2700 c.c.
art. 2909 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8068 del 2009
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7581-2020 proposto da: UNIVERSAL PRODUCTION SRL , in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 114, presso Io studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI, in persona del Vice Presidente Vicario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende; controricorrente avverso la sentenza n. 3491/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAFIORE. Rilevato che: con sentenza n. 3491 del 2019, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede e giudicando in ordine alle pretese dell'INPGI relative agli accertamenti ispettivi di cui al verbale n. 39 del 2014, dopo aver espletato attività istruttoria, ha affermato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico accertato in sede ispettiva, anziché del rapporto di lavoro autonomo sostenuto dalla società, tra la UNIVERSAL PRODUCTION s.r.l. e Nicola Laragione, Gabriele Menegatti, Luigi Ugo Sinibaldi e Francesco Tornei, mentre lo ha escluso nei confronti di Concetta Cavezza e di Flavia Mondello e per l'effetto ha limitato ad euro 80.659,63 l'importo dovuto per la contribuzione omessa; avverso tale sentenza ricorre la società Universal Production s.r.l. con sei motivi, successivamente illustrati da memoria:

1) violazione dell'art.2909 c.c. per non aver rilevato che era coperto da giudicato l'accertamento della insussistenza del rapporto di lavoro, posto che la sentenza di primo grado aveva ritenuto inammissibile il tentativo dell'INPGI di mutare solo con le note autorizzate, il titolo della pretesa contributiva, qualificando quattro giornalisti su sei come collaboratori fissi e non più, come indicato in sede ispettiva, redattori, con ciò mutandosi la causa petendi; tale passaggio fondamentale della sentenza di primo grado era passata in giudicato, in quanto non impugnato nell'appello dell'INPGI;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c. per non aver rilevato che l'INPGI non poteva Ric. 2020 n. 07581 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- modificare la causa petendi nelle note autorizzate di primo grado;

3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per la mancata disamina dell'eccezione di giudicato sopra illustrata e per il vizio di ultrapetizione in cui la sentenza era incorsa nel decidere la questione nonostante il giudicato ;

4) violazione degli artt. 1 e 2 c.c.n.1 giornalisti del 26 marzo 2009 per non aver distinto la figura del redattore da quella del collaboratore fisso;

5) violazione degli artt. 1 e 2 c.c.n.1 giornalisti del 26 marzo 2009 per aver affermato che Menegatti e Tomei erano lavoratori subordinati senza accertare il requisito della messa a disposizione della propria prestazione tra una prestazione e l'altra;

6) violazione dell'art. 2700 c.c. per aver considerato utile la deposizione del teste Lunesu, ispettore verbalizzante, basata sulle dichiarazioni rese all'ispettore dai giornalisti La Ragione, Menegatti e Tomei; resiste l'INPGI con controricorso e successiva memoria; è stata comunicata alle parti la proposta del relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata; Considerato che: i primi tre motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi in ragione della comune dipendenza dalla premessa logica dell'esistenza di un giudicato negativo (consequenziale alla affermata inammissibilità della modifica della domanda) sulla sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato, relativo a Laragione, Menegatti, Sinibaldi e Tornei, quali collaboratori fissi; la ricorrente riproduce un passo della sentenza di primo grado, alla pagina 7, ove è detto <inammissibile il tentativo operato in extremis (dall'INPGI), nelle note autorizzate, di mutare la causa petendi delle pretese contributive, per conformarla alle risultanze istruttorie, in palese violazione del principio del contraddittorio> e tale passo individua come statuizione costituente passaggio fondamentale della Ric. 2020 n. 07581 sez.

ML - ud. 21-10-2021 -3- sentenza di primo grado, non impugnata in appello dall'INPGI, e quindi passata in giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.; l'assunto non può trovare accoglimento giacché il formarsi del giudicato postilla che la decisione riguardi una minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno ( vd. Cass. n. 24783/2018; Cass. 2217/2016 ) essendosi affermato che ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico; nel caso di specie, si ipotizza che tale minima unità sia derivata da una affermazione della sentenza di primo grado per nulla decisiva, relativa alla ritenuta novità della individuazione di una diversa qualifica da attribuire ai giornalisti interessati dall'ispezione, che non individua alcun fatto al quale connettere un determinato effetto giuridico in ragione dell'applicazione di una norma; in altri termini, l'aver ritenuto, da parte del tribunale, domanda nuova ed inammissibile la diversa indicazione della qualifica di lavoratori, per i quali si era continuato a prospettare pur sempre un rapporto di lavoro subordinato, ha concorso a fondare l'accoglimento della domanda di accertamento negativo della pretesa contributiva (basata sulla esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con sei redattori), ma l'impugnazione proposta da INPGI ha investito tale giudizio nella sua interezza con ciò travolgendo anche le valutazioni interne allo svolgimento del procedimento che l'avevano supportato;

Ric. 2020 n. 07581 sez. ML - ud. 21-10-2021 -4- pertanto, nessuna violazione delle disposizioni sul giudicato e sui limiti della domanda possono ravvisarsi; i restanti motivi, pure connessi e da trattare congiuntamente, criticano nella sostanza l'accertamento compiuto dalla Corte territoriale al fine di riconoscere che il rapporto di lavoro dei quattro giornalisti sopra indicati fosse effettivamente da qualificare come quello di redattori in posizione di lavoratori subordinati; in particolare, la ricorrente afferma che la sentenza avrebbe potuto, al più, riconoscere che l'attività svolta fosse da inquadrare nella previsione contrattuale collettiva del 26 marzo 2009 che descrive il profilo del collaboratore fisso e non in quello del redattore, ma il primo accertamento sarebbe comunque stato precluso dal giudicato di cui ai primi tre motivi; la prospettazione è infondata dovendosi osservare che la sentenza impugnata ha accertato la natura subordinata del lavoro dei quattro redattori in quanto ha riconosciuto l'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro giornalistico prospettati in sede ispettiva; a fronte dell'accertamento sulla natura dei rapporti controversi posto in essere dalla Corte territoriale nell'esercizio dei poteri di apprezzamento dei fatti devoluti al giudice del merito, reso evidente dalla analitica disamina delle diverse prove testimoniali espletate, risulta inefficace la denuncia di vizi di violazione di legge o delle previsioni del contratto nazionale di categoria, in quanto essa tende solo a rivisitare l'accertamento posto in essere dal medesimo giudice del merito; la sentenza impugnata ha dichiaratamente fatto applicazione dei principi indicati da Cass. n. 8068 del 2009 al fine di valutare se i rapporti di lavoro oggetto di contestazione fossero autonomi o subordinati ed i principi applicati sono corretti, né la ricorrente ha idoneamente dimostrato di aver introdotto nel giudizio la questione relativa ad una diversa qualifica dei lavoratori, né, tanto meno, ha Ric. 2020 n. 07581 sez.

ML - ud. 21-10-2021 -5- denunciato validamente, ai sensi e nei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. il ricorrere di un vizio della detta motivazione; in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021.