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Ordinanza — n. 4858/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial pension recalculation claim by dismissing the three-year statute of limitations defense for future accruals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4858/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the pensioners' appeal against the lower court's dismissal of their request for pension recalculation. While the lower court correctly applied a three-year statute of limitations to past accruals, the Court ruled that future accruals remain actionable. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded for a new trial to address only the future rate differences.

Regesto Legislator

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D.L. n. 98 del 2011, art. 38; L. n. 111 del 2011, art. 1: The three-year limitation period for judicial actions to recalculate partially recognized pensions applies only to accruals preceding the filing, leaving future accruals within the claim's scope.

Parole chiave

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pension recalculation statute of limitations partial recognition future accruals Cassation quashing remand for retrial social security law istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 98 del 2011, art. 38
15352/2015, il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett.
L. n. 111 del 2011, art. 1, comma 1
111, art. 1, comma 1, anche in relazione all'art.
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 7
art. 47
28416/20, la decadenza ex art. 47 è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria e non anche dalla domanda amministrativa (v.
art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1
1, comma 1, anche in relazione all'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e all'art.
art. 132 c.p.c., n. 4
c.p.c., comma 1 e all'art. 132 c.p.c., n. 4, essendo erronea la pronuncia di decadenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia; questa Corte, a seguito dell'ordinanza interlocutoria n.
art. 380-bis c.p
è stata poi depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato in diritto che: con l'unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R.
art. 118 disp. att. c.p
1, comma 1, anche in relazione all'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e all'art.
art. 132 c.p
c.p.c., comma 1 e all'art. 132 c.p.c., n.
art. 2966 c.c
infatti, ai sensi dell'art. 2966 c.c., la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge e nella fattispecie l'atto previsto dalla legge è l'azione giudiziaria; stante il tenore letterale dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15352/2015
Cass. n. 28416 del 2020
Cass. n. 3580/2019
Cass. n. 16661/2018
Cass. n. 29754/2019
Cass. n. 7756 del 2016
Cass. n. 17431 del 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 35765-2018 proposto da: GUSELLA BRUNO, CENTANIN LUCIANO, DAL SOGLIO GIANCARLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO LORENZINI N 72, presso lo studio dell'avvocato VALERIA FAIOLA, rappresentati e difesi dagli avvocati SILVA GOTH, MARIA TERESA BETTELLI; - ricorrenti - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA PATTERI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - controricorrente- avverso la sentenza n. 130/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAHORE. Rilevato in fatto che: la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza n. 130/2018, accogliendo l'appello dell'Inps e in riforma delle sentenze impugnate che le avevano accolte nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla domanda amministrativa, ha rigettato per ritenuta decadenza triennale ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, le domande proposte in primo grado da Bruno Gusella, Carlo Dal Soglio e Luciano Centanin aventi ad oggetto la riliquidazione della pensione in godimento prendendo a riferimento 1'80% della base pensionabile D.Lgs. n. 562 del 1996, ex art. 3, comma 2; contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Bruno Gusella, Carlo Dal Soglio e Luciano Centanin con un motivo, successivamente illustrato con memoria, al quale ha resistito l'Inps con controricorso pure illustrato da memoria; la causa è stata rinviata a nuovo ruolo all'esito dell'adunanza del 18 ottobre 2019;

è stata poi depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato in diritto che: con l'unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 30 aprile 1970 n. 639, art. 7, come Ric. 2018 n. 35765 sez. ML - ud. 21-10-2021 A -2- modificato dal D.L. 6 luglio 2011, art. 38, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 1, comma 1, anche in relazione all'art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e all'art. 132 c.p.c., n. 4, essendo erronea la pronuncia di decadenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia; questa Corte, a seguito dell'ordinanza interlocutoria n. 17618 del 2019, è già intervenuta sulla questione (Cass. n. 28416 del 14/12/2020, n. 3580/2019, n. 16661/2018; n. 29754/2019, n.7756 del 2016; n. 29754/2019) ed a tale orientamento occorre dare continuità; in particolare, si è ribadito che, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015, il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011); come già ritenuto dalla richiamata Cass.

Sez. L, n. 28416/20, la decadenza ex art. 47 è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria e non anche dalla domanda amministrativa (v. invece Cass. Sez. VI-L, n. 7756/16). infatti, ai sensi dell'art. 2966 c.c., la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge e nella fattispecie l'atto previsto dalla legge è l'azione giudiziaria; stante il tenore letterale dell'art. 47, deve affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine;

Ric. 2018 n. 35765 sez. ML - ud. 21-10-2021 -3- tale soluzione, valida in linea generale per la decadenza in materia previdenziale, è ancor più vera in relazione alla nuova decadenza dell'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte, atteso che la relativa domanda è stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della pensione), così prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria; a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto a pensione, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento; il motivo di ricorso, totalmente incentrato sulla pretesa inapplicabilità della decadenza introdotta dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 conv. in 1. n. 211 del 2011 alle pensioni già in godimento, propone dunque una ricostruzione normativa non corretta ed il motivo risulta per tali aspetti infondato; deve darsi tuttavia atto, in risposta alle osservazioni contenute nella memoria depositata dai ricorrenti in vista della presente adunanza e riferite alla sorte dei ratei maturati successivamente al triennio anteriore alla data di presentazione della domanda giudiziaria, che in effetti con la successiva Cass. n. 17431 del 2021, si è negato che la detta decadenza determini effetti anche quanto alle differenze rivendicabili dal pensionato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta sui ratei Ric. 2018 n. 35765 sez.

ML - ud. 21-10-2021 -4- della pensione maturati successivamente a quelli per i quali il termine triennale risulta decorso; può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato dalla domanda giudiziale; la sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio ora riportato, deve per questo solo ultimo aspetto, essere cassata; la causa va pertanto rinviata alla Corte d'appello di Venezia per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza del 21 ottobre 2021 e del 23 novembre 2021. IL PRESIDENTE Luci'à Esposito