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Ordinanza — n. 4855/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against regional tax commission for rejecting appeal on tax assessment notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4855/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision to reject the taxpayer's appeal. The taxpayer argued that the tax assessment notice lacked sufficient motivation regarding the urban reclassification of the property. The court ruled that the regional commission correctly applied established case law requiring detailed, concrete reasoning on specific urban interventions affecting the property's value.

Regesto Legislator

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Art. 360 n.3 c.p.c.; Art. 7 L. 212/2000; Art. 3 L. 241/1990: The administrative act modifying the tax class of private real estate must contain rigorous, specific, and rational motivation detailing the concrete urban interventions that justify the reclassification, rather than merely citing abstract legal premises.

Parole chiave

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tax assessment notice catastral reclassification administrative motivation urban requalification taxpayer rights Cassation appeal regional tax commission riclassificazione di terreni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n.3 c.p.c.
Art. 7 L. 212/2000
Art. 3 L. 241/1990

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3156/2015
Corte cost. 249/2017
Cass. n. 10403/2019
Cass. n. 19810/2019
Cass. Sez. 5 n. 23051/2019
Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass.
Cass. n. 27180/2019
Cass. n. 22671/2019
Sez. 5 n. 23051/2019
Sez. 5 n. 23051/2019; Cass.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23868-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), Ufficio Provinciale di Roma Territorio, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro S.M.A.S.I.L. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE AGOSTA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7199/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 23868 sez. MT - ud. 27-01-2022 -2- r.g. 23868/2020 Agenzia delle entrate C/ Smasil Società Meridionale Appalti Servizi Investime Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte della società Smasil Srl di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Via Sistina, microzona 7- XX Settembre, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La CTR ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza in materia, che "se si procede alla attribuzione di Ufficio di un nuovo classamento si deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui è sito l'immobile e, nel caso, si deve indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano.

Né a tal fine è sufficiente il mero richiamo al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali, ed il relativo scosta mento". Il contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione di legge per falsa ed erronea applicazione della legge n.212 del 2000, art 7, dell'art.3 della I. n.241/1990, nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, con riferimento all'art.360 n.3 c.p.c..

2. Il motivo è infondato.

3. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in nnicrozone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell'art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 9603/2020; Cass. 22671/2019; Cass. 10403/2019; Cass. 9770\2019; Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019; n. 27180 del 2019).

4. Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento. L'amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr.

Cass. n. 3156/2015). L'obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, anche secondo la Corte cost., primo dicembre 2017, n. 249 - che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d'irragionevolezza - deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (§7.3 Corte cost.249/17, cit.).

5. È stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

6. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (conf.

Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 - 5, n. 9770 del 08/0412019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311/2004.

7. Conclusivamente, l'atto di riclassamento ai sensi della normativa indicata deve contenere l'indicazione:

a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;

b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass.N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

8. La CTR si è attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, per cui il ricorso va respinto. In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia vanno compensate integralmente le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese dell'intero processo.