Italian Court allows appeal to exclude wind turbine towers from tax assessment due to functional exclusion rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the appeal against the Regional Tax Commission's rejection, ordering a remand to the lower tribunal. The Commission had excluded the wind turbine towers from the tax assessment, arguing they were immovable structures, while the taxpayer contended they were mobile machinery excluded by law. The court ruled that the lower tribunal failed to determine if the towers were functionally integral to the energy production process, a prerequisite for their exclusion under the relevant fiscal legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 21 L. 208/2015; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The Regional Tax Commission must ascertain whether wind turbine towers constitute machinery or equipment functionally integral to the production process to apply the fiscal exclusion, disregarding their physical attachment to the ground.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17684-2020 proposto da: E21 ENERGIE SPECIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in 'ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio dell'avvocato ROMANO POMARICI, rappresentata e difesa dagli avvocati LAURA BOVE, DOMENICO ARDOLINO, MARIO PORZIO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), UPT BENEVENTO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; 5-2 - controricorrente - avverso la sentenza n. 7973/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 17684 sez. MT - ud. 27-01-2022 -2- RG 17684/2020 E21 Energie speciali srl ci Agenzia delle entrate Ritenuto che: E21 Energie speciali srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania che, in controversia su impugnazione di rendita catastale da parte di E21 Energie speciali srl - ha rigettato l'appello della società. La CTR, nel rigettare l'appello, ha statuito che le torri, sono elementi mobili imbullonati strutturalmente connessi al suolo con una funzione puramente strumentale all'impianto in quanto non sarebbe concepibile un aerogeneratore senza torre, ma non funzionali all'impianto perché non contenenti elementi utili alla produzione di energia elettrica.
L'agenzia si costituisce con controricorso. Considerato che: 1 Con l'unico motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 1 comma 21 I. 208 del 2015, ex art. 360 n. 3 c.p.c.,in combinato disposto ed anche con riferimento all'art.2 del D.M. 28/1998, nonché dell'art.4 del R.D.L. 652/1938, anche in relazione all'art.812 c.c., dovendosi includere la "torre" dell'impianto eolico ai fini della determinazione della rendita catastale. 1.1 n motivo è fondato. 1.2 La questione proposta col predetto motivo, riguardante la tassabilità della torre di acciaio dell'impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016), che ha escluso dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".
La norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". 1.3 Questa Corte si è recentemente pronunciata sulla medesima questione (Cass., 25408/2020; 25407/2020; 25406/2020; 25405/2020; 20731/2020; 20730/2020; 20729/2020; fra le stesse parti; Sez. VI, 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462; da ultimo n. 1011/2021 e n. 1010/2021), ritenendo che spetta alla CTR accertare se la torre costituisca parte dell'impianto assimilabile a macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, rinviando la causa alla CTR perché effettuasse il relativo accertamento («se la torre costituisca macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015»).
È stato così ritenuto, che la scelta legislativa operata con la norma indicata è quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla la natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo (Cass. n. 20726, n. 20728/2020; n. 21462/2020). 1.4 Secondo la indicata giurisprudenza, recentemente confermata da Cass. 26500/2021, la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo.
E' irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è stata ritenuta conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.
Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo non è stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto, in quanto non conforme ai suindicati principi. Pertanto, il ricorso va conclusivamente accolto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania. Compensa le spese. Roma, 27 gennaio 2022 DEPOSITATO IN CANCELLERIA I