Cassation appeal dismissed as controricourse sought factual re-evaluation rather than legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the controricourse effectively requested a re-examination of facts, which is prohibited in a third-instance review. The controricorrente argued that the Regional Tax Commission incorrectly applied Article 8 of Legislative Decree 652/1939 regarding property classification, claiming the building had aristocratic features despite lacking specific criteria for Category A/1. The court rejected this, ruling that the lower court correctly assessed the evidence and that the appeal's true purpose was to substitute the fact-finding role of the trial court, violating the principle of separation of powers between first and third instances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 RDL n. 652/1939; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: A cassation appeal challenging a judgment on property classification is inadmissible if it aims to re-evaluate factual findings rather than correct a legal error, as the third instance cannot substitute the fact-finding function of the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6346-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ROSSI MARIA COSTANZA, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II n. 269, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CIARALLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4251/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 06346 sez. MT - ud. 27-01-2022 -2- r.g. 6346/2020 Agenzia delle entrate C/ Rossi Maria Costanza Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di Rossi Maria Costanza, di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Via Gramsci n. 42, zona 3 Parioli, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La CTR ha ritenuto, in base alla normativa vigente, che le caratteristiche per la classificazione di un immobile nella categoria A/1 devono comprendere quattro requisiti, che, in base alla documentazione prodotta in atti (perizia, materiale fotografico, comparazione con altri immobili presenti nella zona) non sussistono nella fattispecie, da ricomprendere nella cat. catastale A/2, non potendo l'immobile, per la sola ubicazione nella zona Parioli, essere per ciò stesso considerato di lusso, come erroneamente preteso dall'Ufficio.
Ha pertanto confermato la sentenza di primo grado. La contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che:
1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.8 RDL n. 652/1939 e dei principi in materia di classamento degli immobili, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., avendo la CTR deciso sulla base di una normativa estranea a quella contenuta nell'art. 8 RDL 652/1939, ed avendo peraltro l'unità immobiliare oggetto del giudizio caratteristiche signorili come altre appartenenti allo stesso fabbricato.
2. Il motivo è inammissibile, avendo la CTR correttamente richiamato la normativa applicabile alla fattispecie, e congruamente motivato sulla base dell'esame delle prove offerte in giudizio, che non ha ritenuto efficacemente contrastate dall'Ufficio. Con il presente motivo si tende in realtà ad un riesame delle risultanze in fatto, inammissibile in sede di legittimità.
3. Va sul punto ribadito che va dichiarata inammissibile la censura che, appuntandosi sull'apprezzamento e sul convincimento del giudice sui fatti di causa, rivelatosi difforme da quello auspicato dalla ricorrente, mira a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (ex multis Cass. n. 8758 del 04/04/2017).
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in C. 1.100,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Roma, 27 gennaio 2022 Il Pr sidente DEPCTTATOINscpsF21.05RIA D tt