Cassation court allows tax appeal by accepting irregularly submitted proof of timely notice under specific receipt rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's dismissal of a tax appeal due to alleged late filing. The tax authority argued the appeal exceeded the six-month deadline, but the taxpayer submitted evidence showing the tax demand was effectively notified within the limit. The court ruled that the appeal was timely because the notification was perfected upon the generation of the acceptance receipt, despite the lack of a formal delivery notice to the company.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 53 del 1994, art. 3 comma 3; D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6 comma 1; D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater comma tre: The notification of a tax appeal is deemed timely if the acceptance receipt is generated within the statutory period, even if the formal delivery notice to the taxpayer is missing.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 905-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F..06363391001), AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.13756881002), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DIGITAL SECURITY SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MANFREDI MANFREDONIA, SERGIO MANFREDONIA; - resistente - avverso la sentenza n. 4578/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2019 n. 00905 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- RG 905/2019 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 4578/2018 la CTR della Campania dichiarava inammissibile l'appello proposto da Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Caserta con cui era stato accolto il ricorso della Digital Security Service s.r.l. avente ad oggetto una cartella di pagamento relativa a Iva ed Ires. Il giudice di appello rilevava che il gravame era stato notificato in data 29.6.2017 oltre i termini di sei mesi dal deposito della decisione impugnata risalente al 16.12.2015.
Osservava che l'atto di gravame era intervenuto a distanza di oltre un anno dalla scadenza del termine assegnato con l'ordinanza del 15.5.2017 in cui era stata autorizzato il rinnovo della notifica dell'appello sino 31.7.2017. Evidenziava che la parte appellata non aveva partecipato all'iter che aveva portato la CTR a decidere per il rinnovo né risultava agli atti la produzione dell'avviso di ricevimento né copia dello stesso. L'ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non resiste la contribuente che resta intimata.
Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 2 e dell'ad 53 del divo nr 546/1992 in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per aver ritenuto tardivo l'appello proposto dall'Ufficio malgrado dalla documentazione prodotta emergeva che il gravame era stato notificato sia alla società che all'agente della riscossione entro i sei mesi dalla notifica della sentenza impugnata. Con un secondo motivo l'Agenzia si duole della violazione dell'art 132 c.p.c. e dell'ad 156 nr 3 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per non aver rilevato la CTR che l'atto di appello era stato notificato nel termine di 6 mesi dal deposito della decisione di primo grado facendo così salvi gli effetti del gravame.
In via preliminare la Corte rileva che non può essere presa in considerazione la produzione documentale depositata in modo irrituale dal contribuente a mezzo di un difensore che tuttavia non risulta costituito in sede di legittimità . Il primo motivo è fondato con l'assorbimento del secondo. L'Agenzia ha infatti dimostrato di aver prodotto unitamente all'atto di appello copia dell'avvenuta notifica del gravame all'agente della riscossione in data 3.6.2016 ( allegato 1) . Si tratta di documento riprodotto nel corpo del ricorso in grado di corroborare la tempestività dell'atto di gravame ritualmente introdotto nei termini dei 6 mesi dal deposito della sentenza di primo grado avvenuta in data 16.12.2015.
L'atto di appello risulta depositato in data 13.6.2016 unitamente alle ricevute di spedizioni delle raccomandate a.r.. La raccomandata indirizzata alla società contribuente nr 1344009294269 consegnata in data 3.6.2016 non reca l'avviso di ricevimento ragione per la quale la CTR ha disposto il rinnovo della notifica che è stata eseguita a mezzo pec in data 23.6.2017 entro il termine stabilito nell'ordinanza di rinnovo ( 31.7.2017). L'agenzia ha infatti prodotto la ricevuta di consegna e di accettazione Pec avvenuta in data 23.6.2016 . Ne consegue che secondo la L. n. 53 del 1994, art. 3 comma 3 è previsto che: "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68,art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2".
La data in cui viene generata la ricevuta di accettazione che determina pertanto il perfezionamento dell'attività di notifica per il notificante, come testualmente previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma tre, secondo il quale " (...) 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2".
L'appello deve pertanto ritenersi tempestivo anche nei confronti della società contribuente e la causa va cassata e rinviata a la CTR della Campania , in diversa composizione , per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione , per un nuovo esame ed anche per le spese di legittimità. Roma 13.1.2022 Il Pre idente !s ( dott MJroMc5 DEPOSITATO IN CANCEL