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Ordinanza — n. 4843/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayers' appeal, ruling force majeure excuses late residency transfer for first home tax benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4843/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision denying a first home tax benefit. The Commission had rejected the claim because the taxpayers failed to prove they had transferred their residency to the property's location by the deadline. The Court ruled that the delay was justified by force majeure, specifically the administrative inertia of public authorities in issuing necessary certificates, and thus the benefit should have been granted.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 2, DPR 223/1989; Art. 1, Parte 1, Tariffa allegata al DPR 131/1986: The tax benefit for the first home remains available if the residency transfer is delayed due to force majeure, provided the impediment is unavoidable and unforeseeable and not attributable to the taxpayer.

Parole chiave

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first home tax benefit residency transfer deadline force majeure defense administrative inertia taxpayer burden of proof Cassation review fiscal incentives cambiamento di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 2, DPR 223/1989
Art. 1, Parte 1, Tariffa allegata al DPR 131/1986
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 378 c.p
L'Agenzia delle Entrate si costituisce ex art. 378 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26328 del 19/10/2018
Cass. n. 1588 del 23/01/2018
Cass. 20 gennaio 2016, n. 912
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15758-2020 proposto da: GRANDINETTI FRANCESCO, GRANDINETTI ALEARDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell'avvocato CORRADO MORRONE, rappresentati e difesi dall'avvocato EMILIO MARTUCCI; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 6705/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 15758 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- R.G.N. 15758/2020 Grandinetti Aleardo c/Agenzia delle Entrate Ritenuto che Frqik- Z.1,-) Aleardottrandinetti ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, che in controversia su ricorso del contribuente per l'annulla- mento dell'avviso di liquidazione in tema di benefici fiscali della prima casa ai contribuenti, ha accolto l'appello dell'Agenzia. La CTP, accoglieva il ricorso delle contribuenti, ritenendo dovuto il be- neficio fiscale della prima casa ai contribuenti, che pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora, al momento dell'acquisto dell'immobile, ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso in base al procedimento amministrativo di mutamento dell'iscrizione anagrafica sancita dall'art.18, comma 2, del D.P.R. 223/1989.

La CTR, nell'accogliere l'appello dell'Agenzia, ha ritenuto che i contri- buenti, pur avendo dimostrato di avere inoltrato la relativa richiesta, non hanno poi dato la prova della realizzazione dell'impegno di trasfe- rire la propria residenza in Roma che, in ogni caso, costituisce elemento costitutivo per la spettanza del beneficio richiesto. L'Agenzia delle Entrate si costituisce ex art. 378 c.p.c.. I ricorrentq depositàqnemoria. Considerato che 1. Col primo motivo si deduce violazione dell'art.18, comma 2, del DPR 223/1989 (nella formulazione al tempo vigente), conseguente viola- zione dell'art.1, Parte 1, Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, in rela- zione all'art.360, primo comma, n.3. c.p.c., per aver errato la CTR nel ritenere che i contribuenti non abbiano dato la prova della realizzazione dell'impiego di trasferire la propria residenza in Roma.

2. Il motivo è fondato. 2.1. Questa Corte ha affermato che in tema di benefici fiscali per l'ac- quisto della cd. prima casa, è consentito il mantenimento dell'agevola- zione ove il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubi- cato l'immobile non sia tempestivo per causa sopravvenuta di forza maggiore, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli impedimenti non im- putabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (Cass. n. 26328 del 19/10/2018, n. 1588 del 23/01/2018). La CTR, in base a tale principio avrebbe dovuto accertare la eventuale ricorrenza nella fattispecie della denunciata inevitabilità e imprevedibi- lità del ritardo, dovuto all'inerzia dell'amministrazione pubblica al rila- scio delle certificazioni per il conseguimento della residenza (cfr. Cass.20 gennaio 2016, n. 912), tenendo conto delle prove offerte dal con- tribuente 3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio per un nuovo esame, e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio. Roma, 16 novembre 2021 Il Presidente Dott. A7t nirriarpqes DEPOSITATO I