Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4840/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal, ruling mere mention of debt in succession declaration does not trigger registration duty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4840/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tribunal that annulled registration notices for debts mentioned in a succession declaration. The taxpayers argued that referencing the debt constituted a 'case of use' requiring registration, while the agency contended the mention was merely informational. The court held that the law requires the referenced act to be deposited for substantive acquisition by the administration, which was absent here since the declaration was not an act subject to registration itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 D.P.R. 131/1986; The mere mention of an unregistered act within a document subject to registration does not constitute a 'case of use' triggering the registration duty, as no substantive acquisition of the referenced act by the administration occurred.

Parole chiave

Generato dall'IA
registration duty case of use succession declaration tax appeal substantive acquisition registered act administrative deposit successione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 D.P.R. 131/1986

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16662/2020
Cass. n. 16662/2020, che ha escluso la ricorrenza del caso d'uso in relazione a corrispondenza commerciale per la mancanza di identità delle parti intervenute nell'atto enunciante e in quello enun- ciato).
Cass. N.10865/2005
Cass. 23414/2021
Court allows registration tax appeal by finding lack of party identity between distinct acts.
Sez. un. n. 7155/2017
5001/2018, Sez. un. n. 7155/2017), in relazione alla deduzione della violazione dell'art.22 del d.p.r.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35278-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CITTERIO LAURA , CITTERIO LOREDANA, CITTERIO MARIA, CITTERIO MAURO , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato PIETRO PICCONE FERRAROTTI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti- avverso la sentenza n. 1806/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 35278 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- R.G.N. 35278/2019 Agenzia delle entrate c/ Citterio Loredana + altri Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, che in controversia su ricorso di Mauro Citterio, Loredana Citterio, Maria Citterio e Laura Citterio per l'annullamento di avvisi di liquidazione per imposta di registro anno 2016, ne ha rigettato l'appello. La vicenda trae origine dalla notifica di avvisi di liquidazione con i quali l'Agenzia provvedeva alla registrazione e tassazione d'ufficio della cor- rispondenza (due missive) acclusa alla dichiarazione di successione del defunto Gian Franco Citterio (padre dei contribuenti) per mezzo della quale i figli riconoscevano:

a) con la prima, un debito di euro 2.240.000,00 nei confronti dei genitori e si impegnavano al relativo rimborso entro il 31 dicembre 2020;

b) con l'altra, si impegnavano al rimborso di euro 100.000,00, oggetto di un prestito, entro il 31 dicem- bre 2014. La CTP accoglieva il ricorso, annullando gli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei contribuenti, ritenendo che non fosse sussistente il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro, trattandosi di corrispondenza tra padri e figli che, legata alla dichiarazione di succes- sione, non configura il "caso d'uso" disciplinato dall'art. 6 del D.P.R. 131/1986. La CTR, nel rigettare l'appello dell'Agenzia, ha rilevato che "nel caso di specie, la dichiarazione è stata menzionata al solo fine di indicare il debito residuo a carico dei figli e non era oggetto di accertamento in quello specifico contesto, né ha suscitato richieste di giustificazione, sicché non pare essersi verificata una formale "acquisizione" dell'atto a specifici fini giuridici o sostanziali nei confronti dell'amministrazione.

Diversamente opinando, si dovrebbe arrivare ad affermare che la mera "menzione" dell'esistenza di un atto nell'ambito di un rapporto con una pubblica amministrazione costituisce presupposto per una registra- zione d'ufficio dello stesso, soluzione che appare esorbitante rispetto alle effettive finalità della disposizione". I contribuenti si costruiscono con controricorso. L'Agenzia delle entrate deposita successiva memoria, ribadendo l'ammissibilità del motivo di ricorso, fondato sulla violazione di legge, senza alcun rinvio a docu- menti allegati.

Considerato che 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.22 D.P.R. 131/1986, in relazione all'art.360, comma 1 n.3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto insussistente la fattispecie del "caso d'uso" nell'ipotesi di allegazione, alla dichiarazione di successione, delle mis- sive contenenti il riconoscimento di debito e la promessa di restituzione di due finanziamenti da parte dei figli del de cuius. 1.1.11 motivo, in disparte i profili di inammissibilità - configurando la formulazione del motivo un onere argomentativo a carico del ricorrente (Cass. 5001/2018, Sez. un. n. 7155/2017), in relazione alla deduzione della violazione dell'art.22 del d.p.r. 131/1986, seguita da un'argomen- tazione che poggia sulla violazione di una norma diversa (art.6 del d.p.r. 131/1986)- è infondato. 1.2.

Va premesso che l'articolo 22, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, de- nunciato con l'unico motivo di ricorso, dispone, al ricorrere di dati pre- supposti, la tassazione dell'atto "enunciato" da altro atto, nei seguenti termini: a) "[s]e in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate" (primo periodo); e che: b) "[s]e l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'articolo 69" (secondo pe- riodo). 1.3.La norma di cui all'art. 22, t.u.r., che concerne sia la enunciazione di "contratti verbali" sia la enunciazione di "atti scritti", - e prevede che affinché si verifichi il presupposto per la tassazione dell'atto enunciato non basti la sua mera enunciazione- contiene un presupposto implicito (tanto ovvio da non essere nemmeno considerato dal legislatore), vale a dire che si deve trattare dell'enunciazione contenuta in un atto sog- getto a registrazione.

Quindi, l'enunciazione contenuta in un atto per il quale non vi è obbligo di registrazione (come nella fattispecie, relativa a corrispondenza acclusa a una dichiarazione di successione) resta completamente irrilevante per l'applicazione dell'imposta di registro. 1.4.Peraltro, la legge pone, quale condizione applicativa della norma- tiva sull'enunciazione, il fatto che l'atto enunciato sia posto in essere "fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione", nella fattispecie solo parzialmente coincidenti, riguardando dichiara- zioni dei figli fatte nei confronti dei genitori (e quindi non solo del de cuius: cfr.

Cass. n. 16662/2020, che ha escluso la ricorrenza del caso d'uso in relazione a corrispondenza commerciale per la mancanza di identità delle parti intervenute nell'atto enunciante e in quello enun- ciato). 1.5.Va poi aggiunto, in relazione all'art.6 del D.P.R. n.131/1986 sul quale si svolgono le argomentazioni del motivo di ricorso, che il "caso d'uso" soggetto a registrazione si verifica "quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'espli- cazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbliga- zione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbliga- torio per legge o regolamento: quanto al c:aso di recupero in liquida- zione dell'imposta di registro dovuta "in caso d'uso", l'art. 6 dpr 131/1986 esclude che il mero richiamo dell'atto non registrato possa configurare un caso d'uso" (Cass. 16662/2020). 1.6.È stato ulteriormente chiarito (Cass.

N.10865/2005) che "si ha caso d'uso quando il "deposito" dell'atto menzionato dalla norma inte- gri l'effetto sostanziale di acquisizione dell'atto a fini giuridici o opera- tivi da parte dell'amministrazione. Nella norma il termine "deposito" non è impiegato per indicare una modalità di consegna dell'atto alla P.A., bensì per indicare un effetto sostanziale e cioè l'acquisizione dell'atto medesimo a fini giuridici e operativi.2.La CTR ha pertanto correttamente statuito, ritenendo che "nel caso di specie, la dichiarazione è stata menzionata al solo fine di indicare il debito residuo a carico dei figli e non era oggetto di accerta- mento in quello specifico contesto, né ha suscitato richieste di giustifi- cazione, sicché non pare essersi verificata una formale "acquisizione" dell'atto specifici fini giuridici o sostanziali nei confronti dell'ammini- strazione" (v.

Cass. 23414/2021). 3.11 ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese seguono la soc- combenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pa- gamento delle spese, liquidate in C. 5.600,00 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori