Court allows tax appeal, ruling fire department status does not equal armed forces for first home tax benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision granting first-home tax benefits to the heirs of a fire department employee. The taxpayers argued that their service in the fire brigade exempted them from the residency transfer requirement, but the court found this incorrect. The court held that fiscal benefits are strictly interpreted and only apply to armed forces and police, not fire departments, thus revoking the benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 66 L. 342/2000; Art. 14 preleggi: Fiscal benefits for first-home acquisition are strictly interpreted and apply exclusively to armed forces and police personnel, excluding fire department members who do not fall within these specific categories.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34641-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro DI VITA ANNA MARIA, ZAGARELLA GIUSEPPA, ZAGARELLA TIZIANA, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato CALOGERO CICERO; - controricorrente- contro ZAGARELLA CONCETTA; - intimata - avverso la sentenza n. 2546/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 26/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 34641 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- R.G.N. 34641/2019 Agenzia delle Entrate c/Di Vita Annamaria +3 Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia, che in controversia su ricorso di Annamaria Di Vita e delle figlie Tiziana Zagarella, Concetta Zagarella e Giuseppa Zaga- rella, quali eredi di Eugenio Zagarella, per l'annullamento dell'avviso di liquidazione per imposta di registro, con il quale venivano revocate le agevolazioni prima casa, ha rigettato l'appello dell'Ufficio.
La CTP aveva accolto il ricorso delle contribuenti, in quanto il dante causa Eugenio Zagarella aveva prestato servizio nel corpo dei Vigili del fuoco e "come tale era esentato dall'obbligo di trasferire la propria re- sidenza unitamente alla moglie". La CTR, nel rigettare l'appello dell'Agenzia, ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla legge per l'agevolazione cd. "prima casa", che era stata illegittimamente revocata. Le contribuenti si costituiscono con controricorso e depositano succes- siva memoria. Considerato che 1 Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.66 L. 342/2000, ex art.360, n.3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente, in quanto appartenente al corpo dei VV.FF., fosse esentato dall'obbligo di trasferimento nel Comune ove era ubicato l'immobile. 1.1.
Il motivo è fondato. 1.2. La CTR ha infatti errato nel ritenere che l'appartenenza al corpo dei Vigili del fuoco fosse equiparabile all'appartenenza alle forze armate e/o forze di polizia di ordinamento civile e militare, che hanno come tali diritto alle agevolazioni di cui all'art.66 della L. 342/2000, secondo cui "non è richiesta la condizione della residenza nel Comune ove sorge l'unità abitativa" prevista dalla Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa parte I annessa al TUR. 1.3. Si tratta pertanto di una fattispecie non sussumibile in quella de- scritta dalla norma agevolatrice, il cui chiaro ed inequivocabile testo attribuisce il beneficio all'acquirente dell'immobile appartenente a una ben individuata e circoscritta categoria (forze armate e forze di polizia). 1.4.
Va sul punto ribadito che, per costante indirizzo giurisprudenziale (Cass n. 15407/2017, n. 4333/2016, n. 2925/2013, n. 5933 del 2013, da ultimo Cass. 28055/2021), fEne in materia fiscale le norme che sta- biliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalla stessa espressamente considerati. 2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'arti, parte 1, della tariffa allegata al IDPR 131/1986 (ex art.360, n.3,c.p.c.), per avere la CTR ritenuto rilevante il trasferimento di fatto della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile, assumendo la residenza anagrafica valore di mera presunzione che può essere supe- rata con idonea prova (ad es. pagamento delle utenze, della tassa ri- fiuti). 2.2 II motivo è fondato. 2.3.
In base alla giurisprudenza di questa Corte "i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, previsti dall'art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (conv. in legge 19 luglio 1993, n. 243), spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l'immobile "senza che, a tal fine, pos- sano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile" (Cass. 10072/2019; Cass. n. 1530/2012, n. 13345 del 2016). 2.4 E' stato altresì precisato che il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa (nelle specie, spese condominiali e utenze) in luogo della certificazione anagrafica (Cass. n. 3713 del 13/02/2017).
La CTR ha pertanto errato nel ritenere sussistenti le con- dizioni previste dalla legge per l'agevolazione della prima casa.Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Sicilia. Roma,16 novembre 2021 Il Presidente rhttetkitto DEPOSITATO IN CA