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Ordinanza — n. 4773/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of lawyer representation and failure to notify other parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4773/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giuseppe Cafagna's appeal inadmissible due to procedural defects. The relator argued the petition lacked minimum requirements, was unnotified to other parties, and was filed personally without a registered lawyer. The Collegio agreed, ruling that the appeal failed to meet statutory formalities for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks minimum requirements, has not been notified to all parties, or is filed personally without the assistance of a registered lawyer.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of lawyer notification defects Supreme Court procedural requirements censure procedurali impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7207-2021 proposto da: CAFAGNA GIUSEPPE; - ricorrente - contro DE CONCILIO VINCENZO, DELL'ARMI GIANLUIGI, SARKAR DEEPA, MONDOL PETER; - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 08/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE:

1. Giuseppe Cafagna ha proposto ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di Bergamo di inammissibilità di reclamo avverso provvedimento emesso il 21 luglio 2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7207/2021 Numero sezionale 1001/2022 Numero di raccolta generale 4773/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: il ricorso è inammissibile perché non ha i requisiti minimi del ricorso per cassazione, non è stato notificato ad alcuna parte processuale, non ha alcuna descrizione dei fatti ed è stato proposto dalla parte personalmente senza patrocinio dell’avvocato iscritto nell’apposito albo.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

5. Nulla sulle spese non essendoci parti costituite.

6. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 07207 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a