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Ordinanza — n. 4767/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses procedural extinction due to misapplication of labor trial rules for traffic violation appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4767/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's decision to extinguish the proceedings, ruling that the procedural error was not fatal. The appellant argued that a traffic violation appeal should follow labor trial rules, which would allow for the renewal of notification and a new hearing date. The court agreed, holding that the misapplication of the correct procedural track rendered the initial notification invalid rather than terminating the case.

Regesto Legislator

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Art. 435, comma 3; Art. 163-bis; Art. 342 c.p.c.: When a traffic violation appeal is subject to the labor trial procedure, failure to appear results in the nullity of notification, which can be cured by renewal rather than the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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labor trial procedure traffic violation appeal nullity of notification renewal of notification extinction of proceedings procedural track c.p.c. application termine processuale perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 435, comma 3 c.p.c.
150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché i termini a comparire per l’appello erano quelli previsti dall’art. 435 c.p.c.
Art. 163-bis c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è manifestamente fondato in quanto il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs.
art. 435 c.p
150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché i termini a comparire per l’appello erano quelli previsti dall’art. 435 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2704-2021 proposto da: LUCAFERRI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA, 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO RUGGIERO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA ; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2704/2021 Numero sezionale 990/2022 Numero di raccolta generale 4767/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 RILEVATO CHE:

1. Marco Lucaferri De Paolis ha proposto ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di Roma di estinzione del procedimento per mancato rispetto dei termini a comparire a seguito della rinnovazione della notifica del ricorso.

2. La Prefettura di Roma è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Con un motivo di ricorso si censura la sentenza di estinzione del giudizio. In particolare, il motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 435, terzo comma, 163 bis e 342 c.p.c.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è manifestamente fondato in quanto il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché i termini a comparire per l’appello erano quelli previsti dall’art. 435 c.p.c. e, in ogni caso, la notifica andava rinnovata. All'inosservanza del termine a comparire consegue, infatti, non già l'improcedibilità dell'appello, bensì la nullità della notificazione suscettibile, perciò, di essere rinnovata, previa fissazione di una successiva udienza e concessione di un nuovo termine per la notifica.

Ric. 2021 n. 02704 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2704/2021 Numero sezionale 990/2022 Numero di raccolta generale 4767/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 3.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 02704 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G