Italian Court dismisses appeal against tax notice validity due to lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons. The appellant challenged the lower court's confirmation of tax notice validity, arguing the contestation was generic and the notifications were proven. The court rejected these claims, noting the first ground was too vague while the others merely asked the court to reconsider facts already clearly established by the first-instance judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, such as when the appellant fails to provide new arguments or specifically attacks the factual basis of the lower court's decision on procedural regularity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5301-2021 proposto da: MORETTI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; nonchè contro ROMA CAPITALE 02438750586 - intimata - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5301/2021 Numero sezionale 997/2022 Numero di raccolta generale 4761/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 avverso la sentenza n. 13703/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott.
LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:
1. Alessandra Moretti Cocco ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di conferma di sentenza del giudice di pace su opposizione a cartella ex art. 615 c.p.c. per infrazioni al cds.
2. ADER ha resistito con controricorso 3. Roma Capitale è rimasta intimata.
4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:
1. Con tre motivi di ricorso si contesta la decisione del Tribunale per aver ritenuto generica la contestazione della validità delle notifiche delle cartelle sottese ai ruoli opposti, e per aver ritenuto provate e perfezionate le suddette notifiche.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: I tre motivi appaiono manifestamente infondati avendo congruamente motivato il Tribunale la regolarità della notifica delle cartelle, risultando certo l’avvenuto ricevimento della raccomandata con la quale si è dato avviso del deposito presso la casa comunale per due delle cartelle in oggetto, mentre la terza è stata notificata Ric. 2021 n. 05301 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5301/2021 Numero sezionale 997/2022 Numero di raccolta generale 4761/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 personalmente senza che la firma apposta sull’avviso di ricevimento sia stata disconosciuta dalla ricorrente. Il primo motivo è del tutto generico e quindi inammissibile.
Il secondo e il terzo sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge chiedono di riconsiderare i medesimi elementi di fatto sui quali il giudice ha fondato la sua valutazione di regolarità della notifica conformemente al giudice di primo grado.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4. La memoria del ricorrente non aggiunge argomenti nuovi che possano determinare una decisione di accoglimento.
5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
8. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1500 più spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo Ric. 2021 n. 05301 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C