Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4760/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal against lawyer liability for peremptory default due to lack of causal link and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4760/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by heirs against a lawyer for professional negligence regarding a peremptory default judgment. The lower courts found no negligence because the claim lacked probability of success under prevailing administrative law interpretations, severing the causal link between the lawyer's omission and the alleged damage. The appeal was further rejected as inadmissible because the defendants failed to introduce new arguments or specific damage descriptions in their appellate defense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 348 ter, comma 4 c.p.c.; Art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.: A claim for lawyer liability is inadmissible in cassation if the lower court correctly resolved factual issues, and the causal link between the lawyer's conduct and the damage is absent.

Parole chiave

Generato dall'IA
professional liability peremptory default causal link procedural inadmissibility lawyer negligence administrative classification appellate defense

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 348 ter, comma 4 c.p.c.
La sentenza di appello ha risolto le questioni in fatto in senso conforme alla pronuncia di primo grado, sicché, a norma dell’art. 348 ter, comma 4, c.p.c., è preclusa in cassazione la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo.
Art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto erroneamente tardiva, poiché proposta solo in appello, la domanda di responsabilità del difensore per violazione degli obblighi informativi.
Art. 183, comma sesto c.p.c.
Una tale deduzione difensiva era stata formulata con le memorie previste dal sesto comma dell’art. 183, n.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

022 RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con citazione del 12.6.2013, gli attuali ricorrenti, eredi di Coppola Salvatore, hanno evocato in giudizio dinanzi al tribunale di Torre Annunziata l'avv. Salvatore Mascolo, esponendo che il convenuto aveva ricevuto l’incarico di impugnare dinanzi al Tar il provvedimento con cui il Comune di Torre Annunziata aveva respinto l’istanza di attribuzione della qualifica superiore (V livello funzionale con decorrenza dal 1983) avanzata da Salvatore Coppola e che, pur essendo stato instaurato in giudizio, non era stata formulata l’istanza di fissazione dell’udienza, per cui il processo si era concluso con pronuncia di perenzione del procedimento.

Hanno chiesto di condannare l’avv. Mascolo al risarcimento del danno per responsabilità professionale, con attribuzione delle spese processuali. Il convenuto ha resistito alla domanda, instando per la chiamata in causa dell’Unipol Sai per essere manlevato in caso di soccombenza. All’esito il tribunale ha respinto tutte le domande, regolando le spese. La sentenza è stata confermata in appello. Secondo la Corte partenopea, non poteva imputarsi al difensore alcuna negligenza. Sebbene la perenzione del giudizio fosse stata provocata dalla condotta omissiva del difensore, la domanda non aveva alcuna probabilità di essere accolta: secondo l’interpretazione largamente prevalente dell’art. 40 del D.P.R. 347/1983 in tema di inquadramento del personale degli enti locali, la collocazione degli impiegati nei nuovi livelli retributivi e funzionali richiedeva la valutazione comparativa tra il contenuto delle qualifiche contemplate negli ordinamenti di ciascun ente e quelli stabilite dal citato D.P.R., prescindendo da eventuali mansioni e qualifiche svolte solo in via di fatto o in forza di atti formali diversi da quelli prescritti per il F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25903/2020 Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 4760/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 conferimento della qualifica funzionale, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Mancando i presupposti affinché il Mascolo potesse ottenere la qualifica superiore, appariva carente il nesso causale tra la condotta del difensore ed il danno lamentato dagli attori. Per la cassazione della sentenza Raffaela, Mario, Catello, Anna e Salvatore Coppola propongono ricorso in 2 motivi. L’avv. Salvatore Mascolo resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver la sentenza trascurato che, all’epoca della proposizione della domanda, la giurisprudenza amministrativa, specie di primo grado, era favorevole all’accoglimento dei ricorsi volti ad ottenere la qualifica funzionale superiore da parte di chi, come Salvatore Coppola, avesse svolto dette mansioni anche solo in via di fatto. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 345, comma 1, c.p.c. , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto erroneamente tardiva, poiché proposta solo in appello, la domanda di responsabilità del difensore per violazione degli obblighi informativi.

Una tale deduzione difensiva era stata formulata con le memorie previste dal sesto comma dell’art. 183, n. 1 c.p.c., in replica alle tesi del difensore che aveva ammesso che la domanda non aveva, sin dall’inizio, alcuna probabilità di accoglimento, senza però averne mai informato i clienti. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25903/2020 Numero sezionale 979/2022 Numero di raccolta generale 4760/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 3. Il primo motivo è inammissibile. La sentenza di appello ha risolto le questioni in fatto in senso conforme alla pronuncia di primo grado, sicché, a norma dell’art. 348 ter, comma 4, c.p.c., è preclusa in cassazione la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo. Peraltro, la Corte di merito ha tenuto conto dei contrastanti orientamenti della giurisprudenza amministrativa in ordine ai presupposti per il riconoscimento della qualifica superiore, evidenziando come l’orientamento del Consiglio di Stato fosse però sfavorevole all’interessato, essendo indubbio che l’esito della causa doveva valutarsi non solo con riferimento al risultato che era lecito attendersi per il primo grado, ma in base all’esito anche di un’eventuale impugnazione.

4. Anche il secondo motivo è inammissibile. L’esame degli atti difensivi, e specificamente della memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. (cfr., pagg. 14 e 15) mostra che effettivamente gli attori, in replica alle argomentazioni del difensore (che aveva eccepito che la domanda non aveva alcuna probabilità di accoglimento e che era onere degli eredi notiziare il difensore dell’avvenuto decesso di Salvatore Coppola), avevano affermato che tale deduzione non escludeva, ma anzi aggravava la responsabilità del Mascolo, senza però sviluppare tale succinta deduzione in una vera e propria precisazione o modifica della domanda, avendo contrapposto una mera confutazione dei contrari argomenti difensivi, non assistita da alcuna ulteriore specificazione e senza alcuna descrizione del danno patito, di per sé non identificabile con quello derivante dalla perdita delle utilità che il lavoratore avrebbe ottenuto dall’inquadramento nella qualifica superiore.

Con le suddette memorie non era stata proposta alcuna domanda che fosse conseguenza delle difese del convenuto o che costituisse F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9