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Ordinanza — n. 4700/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a clerical error in a previous order misidentifying the beneficiary of cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4700/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a prior order regarding the liquidation of legal costs. The applicant, Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2, argued that the previous decision incorrectly listed 'Region Marche' instead of itself as the party bearing the costs. The court found the error manifest and procedurally valid under the Civil Procedure Code, ordering the clerical correction to reflect the true beneficiary.

Regesto Legislator

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Art. 287 et seq. of the Civil Procedure Code; A material error in a judicial decision constitutes a mere clerical mistake that does not affect the conceptual content of the ruling and is subject to correction when the discrepancy between the intended decision and its written representation is evident.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake cost allocation Civil Procedure Code judicial decision amendment correzione di errore materiale errore amministrativo risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 287 et seq. of the Civil Procedure Code

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 15317-2021 proposto da: AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA BR1GHENTI 23, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA erANDOI, che lo rappreenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELLA MAZZOLI; - ricorrente - contro CREDIFARMA SPA; - intimata - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MA RULLI CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. Con ricorso in atti l'Ausl Roma 2 chiede che sia corretto l'errore materiale contenuto nell'epigrafata ordinanza di questa Corte che nel liquidare le spese ha indicato erroneamente il nome della parte in favore della quale la liquidazione opera ("Regione Marche" in luogo di "Ausl 2 Roma").

2. Il ricorso è fondato e va accolto. Posto, invero, che secondo il giudizio di questa Corte <d'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli arti. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica » (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta risultando per tabulas.

3. Va perciò disposta l'emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originale dell'ordinanza. PQM Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 12758/2021 di questa Corte e dispone che: - che al rigo 2 della pagina 4 le parole "Regione Marche" sia sostituita dalla parola "Ausl 2 Roma". Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione sull'originale dell'ordinanza. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 18.11.2021. Ric. 2021 n. 15317 sez. M1 - ud. 18-11-2021 -2- Il Presidente gni DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, L< (t) 2- L-Lc IL CANCELLIERE ESPERTO