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Ordinanza — n. 4667/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4667/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4667/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31976/2020 proposto da: SOCIETA' AGRICOLA BRASILIA SOCIETA' SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE PAROLA e VINCENZO SPARANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, al Corso VITTORIO EMANUELE II, n. 154 PEC: m!chele,parola74©ordineavvocaticuneo.eu - ricorrente - contro REGIS MAURO, rappresentato e difeso dagli AVVOCATI ENRICO COLLIDA' e RAFFELLA GIULIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Cuneo, PEC: raffaellagiuliano@ordineavvocaticJneo.eu - resistente- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 6/11/2020 con cui il Tribunale di Cuneo- Sezione specializzata agraria ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio davanti allo stesso pendente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del 3/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 295 c.p, art. 380 ter cod. proc. civ, art. 380 bis cod. proc. civ, art. 337 c.p; Ordinanza — n. 4667/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Ciò nonostante il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ha statuito quanto segue: "rilevato che pende in grado di appello giudizio iscritto al n. 1780/2019 avente ad oggetto l'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte del convenuto Regis Mauro sui terreni oggetto della domanda di rilascio, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. considerata la pregiudizialità della questione oggetto del giudizio di appello rispetto alla domanda di rilascio oggetto del Ric. 2020 n. 31976 -3- presente giudizio, rilevandosi come la sospensione non è esclusa dalla pendenza dei giudizi in grado diverso non potendo trovare applicazione l'art. 39 c. 2 cpc (cfr. ad es.

Parole chiave

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decadenza dal diritto di regresso azione di riserva regresso dell'assicuratore rinuncia all'espropriazione azione di rivendicazione nel pignoramento ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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art. 295 c.p
1780/2019 avente ad oggetto l'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte del convenuto Regis Mauro sui terreni oggetto della domanda di rilascio, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c.
art. 380 ter cod. proc. civ
Alberto Cardino, che, visto l'art. 380 ter cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
La proposta di definizione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 337 c.p
Il Tribunale avrebbe dunque dovuto attenersi al richiamato orientamento e non avendolo fatto, il provvedimento impugnato è per ci s lo illegittimo e deve essere annullato, 1 ' 3 restando se del cas giudice del merito di rivalutare se la sospensione possa essere ordinata in applicazione dell'art. 337, secondo co.
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Testo completo

iere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31976/2020 proposto da: SOCIETA' AGRICOLA BRASILIA SOCIETA' SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE PAROLA e VINCENZO SPARANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, al Corso VITTORIO EMANUELE II, n. 154 PEC: m!chele,parola74©ordineavvocaticuneo.eu - ricorrente - contro REGIS MAURO, rappresentato e difeso dagli AVVOCATI ENRICO COLLIDA' e RAFFELLA GIULIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Cuneo, PEC: raffaellagiuliano@ordineavvocaticJneo.eu - resistente- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 6/11/2020 con cui il Tribunale di Cuneo- Sezione specializzata agraria ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio davanti allo stesso pendente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del 3/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Anna Moscarini; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, che, visto l'art. 380 ter cod. proc. civ., chiede che la Corte di Cassazione, annulli l'ordinanza e disponga la prosecuzione del giudizio pendente davanti la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Cuneo RG 4085/2019; osserva quanto segue: La società Agricola Brasilia aveva in corso una causa di condanna del Regis al rilascio di terreni agricoli dal medesimo condotti in locazione e di pagamento dei canoni non corrisposti; che detta causa in primo grado, dinanzi al Tribunale di Cuneo- Sezione Specializzata Agraria, era stata sospesa, in attesa della definizione, dinanzi alla Corte di Appello di Torino, di altra causa, pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto il diritto di riscatto del Regis, in qualità di conduttore coltivatore diretto titolare dell'esercizio del diritto di prelazione, su parte dei terreni oggetto del contratto di locazione; che il provvedimento di sospensione, emanato d'ufficio, era stato adottato al di fuori dei presupposti di legge, di cui all'art. 337, comma 2, cod. proc. civ., perché la causa pregiudicante era stata già decisa in primo grado, peraltro con rigetto delle domande da cui il rapporto di pregiudizialità deriverebbe, con ciò disattendendo la pronuncia di S.U. .19/6/2012 n. 10027;

Ric. 2020 n. 31976 -2- Tanto premesso la società ricorrente ha chiesto l'annullamento del detto provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale di Cuneo. Mario Regis ha depositato memoria ex art. 47, 5 0 co. c.p.c. Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la prosecuzione del giudizio. La proposta di definizione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. è stata ritualmente comunicata. Mario Regis ha depositato memoria. Il ricorso, procedibile per avere la società ricorrente depositato copia autentica del provvedimento impugnato, va accolto.

Mauro Regis aveva svolto domandai di riscatto su terreni condotti in locazione ed il Tribunale di Cuneo aveva rigettato la domanda con pronuncia impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Torino. Successivamente alla pronuncia di primo grado, la società ricorrente aveva incardinato il giudizio per il rilascio dei terreni e per la condanna al pagamento dei canoni di locazione; la causa "pregiudicante", essendo stata definita in primo grado, in base a quanto previsto da Cass., SU 10027/2012, non obbligava alla sospensione necessaria ma era soggetta soltanto a sospensione facoltativa, non ricorrendo una ipotesi imposta da una specifica disposizione che richiedesse il passaggio in giudicato della causa pregiudicante.

Ciò nonostante il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ha statuito quanto segue: "rilevato che pende in grado di appello giudizio iscritto al n. 1780/2019 avente ad oggetto l'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte del convenuto Regis Mauro sui terreni oggetto della domanda di rilascio, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. considerata la pregiudizialità della questione oggetto del giudizio di appello rispetto alla domanda di rilascio oggetto del Ric. 2020 n. 31976 -3- presente giudizio, rilevandosi come la sospensione non è esclusa dalla pendenza dei giudizi in grado diverso non potendo trovare applicazione l'art. 39 c. 2 cpc (cfr. ad es.

Cass.n. 10439 del 2020 che ha chiarito come sussista rapporto di continenza anche quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il presupposto necessario per la definizione del giudizio successivo); visto l'art. 295 c.p.c. dispone la sospensione del presente giudizio" Il Tribunale di Cuneo, invocando una pronuncia di questa Corte non pertinente al caso in esame, non si è attenuto al principio di diritto sempre riaffermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale "quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è possibile solo ai sensi dell'art. 337 c.p.c. e non opera la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c. limitata ai casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato " (Cass., L., 4/1/2019 n. 80;

Cass., n. 17936 del 2018; Cass., n. 26251 del 2017; Cass., n. 4442 del 2017; Cass., S.U. n. 10027 del 2012). Il Tribunale avrebbe dunque dovuto attenersi al richiamato orientamento e non avendolo fatto, il provvedimento impugnato è per ci s lo illegittimo e deve essere annullato, 1 ' 3 restando se del cas giudice del merito di rivalutare se la sospensione possa essere ordinata in applicazione dell'art. 337, secondo co. c.p.c. L'istanza di regolamento di competenza deve, pertanto, essere accolta. Spese rimesse. Ric. 2020 n. 31976 -4-

P.Q.M.

La Corte ordina la prosecuzione del giudizio. Spese rimesse. Così deciso in Roma nella Camera cli Consiglio della Sesta- Terza Sezione Civile d