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Ordinanza — n. 4510/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects Cassation order to pay litigation costs to State for state-funded parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4510/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding litigation costs. The applicants argued that because they were admitted to state-funded legal aid, the losing party's costs should be paid to the State rather than directly to them. The court ruled that the law mandates such payments go to the State when one party receives free legal aid, and ordered the specific wording added to the original order.

Regesto Legislator

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Art. 133 DPR n. 115/2002; When a party admitted to state-funded legal aid is awarded litigation costs against a party not admitted, the payment must be made to the State, and any error directing funds to the recipient party is a correctable material error.

Parole chiave

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material error correction state funded legal aid litigation costs payment Corte di Cassazione gratuito patrocinio procedural correction DPR 115/2002 correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639
Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4216 del 19/02/2020
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15817 del 12/06/2019
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15817 del 12/06/2019, Rv.
Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sull'istanza iscritta al nr. 25502/2021 proposta da: ROBERTO PINTO e ROSA TORRENTE, elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CASSESE, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCO GALEANO; - ricorrenti - contro ANNALISA BUSETTA; - intimata - per la correzione dell'errore materiale relativo all'ordinanza n. 14422/2021 emessa dalla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 25/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO DELL'UTRI; rilevato che Roberto Pinto e Rosa Torrente hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 14422/21, depositata il 25/5/2021, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Annalisa Busetta nei confronti del Pinto e della Torrente avverso la sentenza Corte d'Appello di Palermo n. 2610/2018 depositata il 31/12/2018, e ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore "dei controricorrenti", dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della stessa ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma, ove dovuta, a norma del comma 1 -quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002;

Annalisa Busetta non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che i ricorrenti hanno chiesto la correzione dell'errore materiale comparente nel dispositivo della richiamata ordinanza nella parte in cui questa Corte ha disposto la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore "dei controricorrenti", senza specificare che dette spese avrebbero dovuto essere corrisposte in favore dello Stato, come previsto dall'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, risultando il Pinto e la Torrente entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato; il ricorso per correzione di errore materiale è fondato; al riguardo, secondo l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 «i/ provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Adunanza del 19 gennaio 2022 - R.G. n. 25502/2021 - rei. cons. Marco Dell'Utri Stato», con la conseguenza che il Giudice, senza margini di valutazione discrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639;

Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate); ciò posto, la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4216 del 19/02/2020, Rv. 657022 - 01;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15817 del 12/06/2019, Rv. 654311 - 01); nel caso di specie, con il dispositivo dell'ordinanza di cui è richiesta in questa sede la correzione, il pagamento delle spese processuali è stato disposto a carico della ricorrente e in favore "dei controricorrenti" risultati vittoriosi in quel giudizio di legittimità, anziché in favore dello Stato, come disposto dall'art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; in forza di tali premesse, in accoglimento dell'odierna istanza, deve disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza secondo le indicazioni di cui al dispositivo che segue; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez.

U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 - 01);

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 14422/21, depositata il 25/5/2021, sia corretto aggiungendo, dopo Adunanza del 19 gennaio 2022 - R. G. n. 25502/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri «accessori di legge», le seguenti parole: «disponendo che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate sia eseguito a favore dello Stato». Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 19 gennaio 2022. Il Pr nte En r• coditti 137..nr.7;3n-ATO IN CT oggi, 1 IL CANCEL