Cassation appeal dismissed because the appellant formally withdrew the lawsuit, extinguishing the proceedings under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant submitted a formal act of withdrawal. Although the appellant had previously filed a cassation request against a lower court judgment dismissing her opposition to a debt notice, she subsequently renounced the appeal. The court ruled that this withdrawal legally terminated the proceedings under Article 391 of the Civil Procedure Code, rendering the specific procedural rule regarding oppositions inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A formal withdrawal by the appellant extinguishes the cassation proceedings, precluding the application of special procedural rules for oppositions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18164-2020 proposto da: ODDI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO BENTIVOGLIO 33, presso lo studio dell'avvocato DIEGO GIANNOLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AMPP - ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE; - intimata - avverso la sentenza n. 698/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: la corte d'appello de L'Aquila ha in sede di gravame respinto l'opposizione proposta dall'avv.
Paola Oddi avverso il precetto notificatole dall'associazione AMPP (Associazione marsicana produttori di patate) in liquidazione; l'avv. Oddi ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione; l'intimata non ha svolto difese. Considerato che: la ricorrente ha fatto pervenire alla Corte un atto di rinuncia al ricorso; ciò ne comporta l'estinzione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. e non deve trovare applicazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass. n. 23175-15, Cass. n. 19171-18); p.q.m. La Corte dichiara estinto il giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'il. gennaio 2022. I Preside DEPOSFTATO IN CANCELLERIA Li\ NCELLIERE ESPERTO Maria Ant9,-Chi