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Ordinanza — n. 4503/2022 — snciv Generato dall'IA

Bankruptcy revocation appeal dismissed due to proven knowledge of insolvency via presumption of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4503/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the bankruptcy revocation appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to confirm the revocation of a payment made by the bankrupt individual. The appellant argued for a violation of subjective intent assessment, but the court found that the knowledge of insolvency was proven through highly symptomatic evidence, including prior bill protests and an unhonored bill issued to cover debts. The court ruled that such knowledge can be established via serious, precise, and concordant presumptions derived from the anomalous nature of these financial acts.

Regesto Legislator

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Art. 67 legge fall.; Artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.: In bankruptcy revocation proceedings, the knowledge of the debtor's insolvency by the contracting third party may be proven through serious, precise, and concordant presumptions derived from the anomalous nature of the transaction, such as prior bill protests.

Parole chiave

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bankruptcy revocation knowledge of insolvency presumption of facts subjective intent bill protest evidence insolvenza indennità per insolvenza divieto di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 67 legge fall.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2727 cod. civ.
Art. 2729 cod. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 526/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17505-2020 proposto da: BARTOLOMEO DOMENICO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE MONGELLI; - ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO DI SERVEDIO DOMENICO; - intimato - avverso la sentenza n. 2228/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: Domenico Bartolomeo ricorre per cassazione, con unico motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, pubblicata il 24 ottobre 2019, che ha confermato quella di primo grado di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento percepito dal medesimo nell'anno anteriore al fallimento della ditta individuale Servedio Domenico„ dichiarato con sentenza del Tribunale di Bari del 28 giugno 2010; ha dedotto la violazione dell'art. 67 legge fall. per omessa o errata valutazione dell'elemento soggettivo dell'azione, nonché per omessa o errata applicazione in proposito degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.; la curatela non ha svolto difese.

Considerato che: il ricorso è inammissibile; la corte d'appello ha rettamente desunto la scientia decoctionis da elementi di prova altamente sintomatici, rappresentati (i) dal previo rilascio di una cambiale da parte del fallito a parziale copertura del saldo dovuto per opere di termoidraulica - cambiale non onorata e seguita da un processo esecutivo instaurato dal medesimo creditore; (ii) dall'esistenza sin dall'anno 2009 di numerosi protesti a carico del fallito stesso; questa Corte ha più volte affermato che nella revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve sì essere effettiva (e non meramente potenziale), ma può in ogni caso esser provata dal Ric. 2020 n. 17505 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -2- curatore tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., desumibili anche dall'esistenza di protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa (v. per tutte Cass.n. 526-16); la relativa valutazione integra una questione di merito, insindacabile ove - come nella specie - congruamente motivata. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2022. Il Presiden DEPOSITATO IN CANCELLERIA cm.:»• CANCELLIERE