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Ordinanza — n. 4492/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court quashes regional decision for insufficient proof of income duration covering asset increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4492/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision, ordering a retrial. The taxpayer argued that the tax agency failed to prove the duration of income possession, while the agency contended the regional commission erred by not requiring explicit evidence that undisclosed funds covered specific expenses. The court ruled that the taxpayer must prove not only the existence of additional income but also its continuous possession and specific use to justify asset increases.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 2697 c.c.: The taxpayer bears the burden of proving not only the existence of additional income but also its continuous possession and specific use to cover contested expenses.

Parole chiave

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Italian Tax Law Burden of Proof Income Duration Asset Increase Tax Assessment Cassation Quashing Financial Documentation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'art. 38, comma 6, del d.P.R.
Art. 2697 c.c.
600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per non aver fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova che è a carico del contribuente e deve avere ad oggetto, mediante idoena documentazione, non solo della entità degli ulteriori redditi, ma anche della durata del loro possesso.
art. 2697 c.c
600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16433 del 2021
13-01-2022 -3- ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 16433 del 2021;
Cass. n. 14068 del 2020
Cass. n. 14068 del 2020; Cass.
Cass. n. 7389 del 2018
14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018); ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'art.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 31126-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA (C.F.06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro CORNAMUSA CARMELA; - intimata - avverso la sentenza n. 2689/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 30/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, avviso che rideterminava il suo reddito imponibile in ragione di alcuni indici di capacità contributiva quali incrementi patrimoniali per acquisto di un'auto Mercedes; disponibilità di tre unità immobiliari; pagamento di tre polizze assicurative. la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 è norma che chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto: il Collegio ritiene che gli incrementi patrimoniali per l'acquisto dell'auto sono da rimodulare in virtù del contratto di finanziamento per la durata di cinque anni; nel corso dell'anno è stata ceduta l'autovettura per l'importo di euro 18mila euro; gli immobili utilizzati da tre si riducono ad uno; la parte contribuente inoltre che ha documentato di aver avuto un reddito di circa 193mila euro nei dieci anni precedenti la verifica e a parere del Collegio tali constatazioni non costituiscono adeguata giustificazione circa il presunto maggior reddito accertato dall'Agenzia e sono invece sufficienti a ritenere validi i motivi che hanno determinato i primi giudici all'annullamento dell'accertamento.

Ric. 2020 n. 31126 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- ///r') Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per non aver fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova che è a carico del contribuente e deve avere ad oggetto, mediante idoena documentazione, non solo della entità degli ulteriori redditi, ma anche della durata del loro possesso.

Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso (Cass. n. 16433 del 2021;

Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019); in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità Ric. 2020 n. 31126 sez. MT - ud. 13-01-2022 -3- ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 16433 del 2021;

Cass. n. 16637 del 2020); ritenuto infatti che l'art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri che debba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 16433 del 2021;

Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendo dunque che il contribuente dimostri non solo la "coincidenza temporale" - circostanza peraltro che la Commissione Tributaria Regionale non ha ben evidenziato - tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l'incremento patrimoniale, ma anche la "durata" del possesso, ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell'esborso patrimoniale (Cass. n. 16433 del 2021;

Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018); ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 è norma che chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese Ric. 2020 n. 31126 sez. MT - ud. 13-01-2022 -4- contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto: il Collegio ritiene che gli incrementi patrimoniali per l'acquisto dell'auto sono da rimodulare in virtù del contratto di finanziamento per la durata di cinque anni; nel corso dell'anno è stata ceduta l'autovettura per l'importo di euro 18mila euro; gli immobili utilizzati da tre si riducono ad uno; la parte contribuente inoltre che ha documentato di aver avuto un reddito di circa 193mila euro nei dieci anni precedenti la verifica e a parere del Collegio tali constatazioni non costituiscono adeguata giustificazione circa il presunto maggior reddito accertato dall'Agenzia e sono invece sufficienti a ritenere validi i motivi che hanno determinato i primi giudici all'annullamento dell'accertamento - non ha fatto buon governo dei principi in materia in tema di onere della prova (che grava in capo alla parte contribuente) e ha interpretato la necessità della permanenza in capo al contribuente della durata del possesso solo come mero dato temporale, mentre la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Ric. 2020 n. 31126 sez. MT - ud. 13-01-2022 -5-

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Rom