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Ordinanza — n. 4487/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against Regional Tax Court for lack of absolute lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4487/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Court's decision to dismiss a taxpayer's challenge to an audit. The taxpayer argued the appellate court failed to explicitly state the factual and legal grounds for rejecting the appeal, violating procedural requirements. The court held that the lower court had sufficiently articulated its reasoning and did not exhibit the absolute lack of motivation required to overturn the decision.

Regesto Legislator

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Art. 132 nr 4 c.p.c.; Art. 360 nr 4 c.p.c.: The absolute lack of motivation is established only when the appellate judgment omits the essential reasons for the decision, rendering the judicial reasoning incoherent or impossible to verify against the constitutional minimum.

Parole chiave

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absolute lack of motivation appellate court reasoning tax audit procedure contradictory hearing constitutional minimum reasoning reddito non dichiarato inchiesta per sottrazione d'imposta accertamento del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 132 nr 4 c.p.c.
Art. 1 secondo comma dlgs 546/1992
Art. 36 secondo comma nr 4 dlgs 546/1992
Art. 360 primo comma nr 4 c.p.c.
Art. 111 Cost., comma 6
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248
111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248).
Cass., sez. 1, 2014, n. 8053
Cass., sez. 1, 2016, n. 22232
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11740-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GUDUNAS MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato MARCELLA DE NINNO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFREDO BRAGAGNI; - controricorrente - contro CAPPELLETTI MARCELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato MARCELLA DE NINNO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO BRAGAGNI; - controricorrente - contro ZONA NOTTE SRL, -intimata - avverso la sentenza n. 95/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TOSCANA, depositata il 21/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 11740 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Rg 11740/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Toscana, con sentenza nr 95/2019 ,rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Grosseto con cui era stato accolto il ricorso della società Zona Notte s.r.l. nei riguardi dell'avviso di accertamento relativo alla contestazione dell'irregolare tenuta delle scritture contabili di magazzino e constatato la sussistenza di redditi occulti in base alla presunzione prevista dall'art 4 del d.p.r. 441/1997. Il Giudice del gravame rilevava che la verifica e l'ispezione erano state eseguite presso la sede del contribuente determinando accertamenti sia ai fini Iva sia a fini delle imposte sui redditi sottolineando che l'Agenzia aveva pretermesso un adempimento obbligatorio in sede istruttoria determinando l'invalidità dell'accertamento finale malgrado il contribuente avesse assolto all'onere di enunciare le ragioni che avrebbe fatto valere nel caso il contraddittorio fosse stato tempestivamente instaurato.

Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la contribuente. Con l'unico motivo si denuncia la nullità della sentenza in violazione dell'art 132 nr 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli art 1 secondo comma e dell'art 36 secondo comma nr 4 del dlgs 546/1992 in relazione all'art 360 primo comma nr 4 c.p.c. per non essersi il giudice di appello dato carico di esplicitare gli elementi in base ai quali è pervenuto alla conclusione del rigetto del gravame .

Il motivo è infondato. Deve escludersi il difetto assoluto di motivazione, dedotto con il ricorso, non essendo ravvisabile, in relazione alle statuizioni contenute nella decisione impugnata, alcuna anomalia motivazionale destinata ad acquistare significato e rilevanza alla stregua delle pronunce a Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014 e n. 22232 del 2016. Considerato, infatti, che ricorre il vizio di motivazione meramente apparente allorquando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione e di specificare ed illustrare le ragioni che sorreggono il decisum e l'iter logico seguito per pervenire alla pronuncia assunta, onde consentire di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata, non può non rilevarsi che il giudice di appello ha compiutamente esplicitato il proprio iter argomentativo, esaminando in modo esaustivo i fatti oggetto di discussione e chiarendo le ragioni del suo convincimento.

Nella specie, anche in base alla stessa prospettazione del mezzo, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, nè tanto meno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248). La CTR afferma infatti che il contraddittorio non ha avuto luogo sostenendo che la verifica e l'ispezione sono state eseguite presso la sede del contribuente " determinando accertamenti sia ai fini Iva( tributi armonizzati) sia ai fini delle imposte sui redditi e che la società contribuente aveva assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Avvocatura al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 5.600,00 oltre accessori di legge ed al 1 5 % per spese generali.