Cassation court allows tax appeal by agency director without specific delegation, ruling general authority sufficient.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision, which had dismissed it due to lack of a specific power of attorney. The agency argued that its director, who had been transferred from the dissolved Territorial Agency, possessed inherent authority to represent the office under general delegation rules. The court ruled that the absence of a specific written delegation does not invalidate the appeal when the signatory is a competent official of the relevant tax office, thereby overturning the lower court's dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2; nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest'ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4948-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - £4 contro MEISANO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA MACCIO', rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELA MESIANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 952/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Roberto Mesiano proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia del Territorio con il quale l'Ufficio procedeva al recupero dei tributi relativi all'imposta ipotecaria, alla tassa ipotecaria, all'imposta di bollo e alle spese di notifica.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Liguria, in accoglimento dell'eccezione proposta dall'appellato, dichiarava inammissibile l'appello essendo il ricorso stato sottoscritto da persona fisica priva di alcuna delega specifica a firmare l'atto e ,quindi, carente del potere di rappresentanza.
4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo di impugnazione l'Ufficio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 18, 10 Ric. 2020 n. 04948 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- e 11 d.lvo 546/92, 42 dPR nr 600/73, 21 septies I 241/90 e 23 quater d.l. 95/2012, in relazione all'ad 360 1 comma nr 4; si sostiene che la CTR abbia errato nel non riconoscere la validità della sottoscrizione dell'appello dell'ing.
Pingitore direttore dell'Agenzia del Territorio incorporata nell'Agenzia delle Entrate 2 II motivo è fondato. 2.1 Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte <<in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell'appello dell'ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza>> (cfr.
Cass.6691/2014, 15470/2016,5201/2016 e 27325). Ed ancora più recentemente è stato precisato che <<nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest'ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio dovendosi altrimenti Ric. 2020 n. 04948 sez.
MT - ud. 16-12-2021 -3- presumere che l'atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà>> (cfr. Cass. 27570/2018 e 17369/2020). 2.2 Nella fattispecie in esame è pacifico che il sottoscrittore dell'atto di appello, ing. Pingitore, ha ricoperto la carica di Direttore dell'Agenzia del Territorio (articolazione amministrativa che ha emesso l'atto di liquidazione impugnato) e, a seguito della soppressione dell'Agenzia del Territorio con conseguente accorpamento delle sue funzione in quelle dell'Agenzia delle Entrate, è entrato a far parte dell'organico di tale ufficio. 2.3 Ha, dunque, errato la commissione tributaria nel risolvere la questione sulla base della mera considerazione della non avvenuta esibizione in giudizio di una delega specifica ad appellare la sentenza. 3 In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso,, cassa l'impugnata sentenza e rinvia Commissione Tributaria della Regione della Liguria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma 16 dicembre 202