Italian Court allows appeal against INPS, ruling prescription starts when contributions are due, not when tax returns are filed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Sara Valori's appeal against the Bologna Court of Appeal's decision regarding her INPS contributions. Valori argued the contribution claim was time-barred because the tax return deadline preceded the INPS notice, but the lower court incorrectly applied the law. The court ruled that for percentage-based contributions, the prescription period begins when the contribution is actually due, not when the tax return is filed, thereby overturning the lower court's dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 L. 335/1995; Art. 2935 c.c.: In cases of percentage-based contributions where the constitutive act is the production of income, the prescription period commences when the contribution is due, not when the tax return is filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1156-2021 proposto da: VALORI SARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELL rappresentata e difesa dall'avvocato .ATHOS VALORI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 222/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA PICCONE. RILEVATO CHE: -con sentenza depositata il 9 luglio 2020, la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, ha ritenuto) dovuti i contributi richiesti dall'Istituto per effetto dell'obbligo di iscrizione dell'avv.
Sara Valori alla gestione separata in relazione all'attività svolta; - per quanto qui rileva la Corte, nell'accogliere l'impugnazione con riguardo alla ritenuta non debenza dell'iscrizione, ha affermato che secondo l'art. 2 L. 335/95, sono tenuti all'iscrizione anche i liberi professionisti non tenuti al versamento nelle casse di appartenenza; inoltre, ha ritenuto non prescritto il credito contributivo dovuto dal professionista alla gestione separata, sul presupposto che il dies a allo coincida con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, fissato nel caso in esame al 13/9/2012, laddove l'atto di costituzione in mora dell'Inps risaliva al 5/9/2017. - per la cassazione di tale pronunzia propone ricorso Sara Valori, affidandolo ad un unico motivo; - la ricorrente ha presentato memoria tardivamente pervenuta; - l'INPS è rimasto intimato; - la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Ric. 2021 n. 01156 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- CONSIDERATO CHE: - con l'unico) motivo di censura, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e dell'art. 3 comma 9 L. n. 335/1995; - il motivo è fondato; - deve ritenersi infatti, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nr. 27950/2018; Cass. n. 4329 del 2019) l'orientamento secondo cui in tema di contributi a percentuale con riferimento ai quali il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono il termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del credito contributivo; - pertanto, nella specie, la Corte d'appello non si è conformata a tale consolidato orientamento per aver rilevato come sin() alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi all'autorità fiscale non decorra il termine a prescrivere, reputando, quindi, erroneamente tempestiva la notifica dell'avviso di addebito (sul punto, Ca.ss. n. 19403 del 2019); - alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere accolto la sentenza cassata e la causa va rimessa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità;
PQM Ric. 2021 n. 01156 sez. ML - ud. 14-12-2021 -3- La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 14 dicembre 2021. Ti Presidente Adriana Doronzo DEPT3:TATO IN CANCELLERIA i 1 FEB 2022 JLGUt >) L , 7/ CANCELLIERE ESP ',,.incc:nzo Pio Massimiiarro Ga IL CAN