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Ordinanza — n. 4379/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum appeal dismissed on credibility grounds but allowed for lack of specific country risk source citations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4379/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the first appeal ground inadmissible as it challenged the court's credibility assessment, which is a matter of merit. However, the second ground was accepted because the lower court failed to cite specific sources used to verify the risk in the country of origin. Consequently, the decision was quashed in part, and the case was remanded for a new judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 8, comma 3 d.lgs. 25/2008: While credibility assessments are matters of merit, the lower court must explicitly cite the specific sources consulted to verify the applicant's claims regarding risks in the country of origin to ensure the right to adversarial proceedings.

Parole chiave

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asylum protection country of origin risk source citation requirement credibility assessment adversarial proceedings remand for new judgment procedural defect prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
civ., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 14 lett. c) d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
in relazione all'art. 14 lett.
Art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
251 e dell'art. 8, comma 3, d.lgs.
art. 370 cod. proc. civ
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340
Cass., Sez. III, 12/01/2021, n. 262
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8861-2021 proposto da: SIDIBE AHMET, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANIA RUSSO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - avverso la sentenza n. 447/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/09/2020; F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8861/2021 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 4379/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal ricorrente ai sensi degli artt. 19 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e 702-quater cod. proc. civ., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per aver il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate sul presupposto della ritenuta non credibilità del richiedente, quantunque le dichiarazioni rese dal medesimo, fossero coerenti, lineari e assolutamente plausibili;

2) della violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 14 lett.

c) d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e dell'art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza indicare le fonti informative consultate al fine di escludere la sussistenza di una condizione di rischio in capo al ricorrente sottesa alla situazione interna del paese di provenienza. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a censurare il giudizio di non credibilità che il decidente, in ossequio al principio della procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi sulla base degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all’art. Ric. 2021 n. 08861 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8861/2021 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 4379/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 3, comma 5, del d.lgs. 251/2007, ha maturato in ordine alle vicende narrate dal richiedente, dando segnatamente atto che lo stesso non era stato in grado di circostanziare i fatti riferiti e di chiarire quali fossero le reali motivazione del suo espatrio. La formulata doglianza, rimodulata in funzione del suo contenuto – diversamente esponendosi comunque ad analogo rilievo preclusivo, stante la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità della motivazione oggi consentito dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

–, è volta a patrocinare unicamente una revisione del sottostante giudizio di merito, in spregio al fatto ostativo più volte ricordato da questa Corte secondo cui l'apprezzamento in punto di credibilità è rappresentativo di un giudizio di merito che si sottrae ove – come appunto qui – sia congruamente ed adeguatamente sorretto dalle ragione del decidete al chiesto sindacato di legittimità (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

3. Il secondo motivo è invece fondato, posto che, sebbene l'art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008 prescriva che "ciascuna domanda è esaminata alla luce delle informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo", in tal guisa dandosi pure cura di indicare quali fonti informative siano consultabili dal giudice, nella specie lo scrutinio operato al riguardo dal decidente risulta del tutto generico e, segnatamente, manchevole di ogni indicazione circa le fonti dal medesimo consultate per escludere la situazione di rischio allegata dal ricorrente (Cass., Sez. III, 12/01/2021, n. 262), in tal modo precludendo ogni controllo sulla riscontrabilità delle notizie riferite e sottraendo il relativo tema di giudizio al contraddittorio delle parti.

4. Va dunque dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, mentre va accolto il secondo, con conseguente cassazione Ric. 2021 n. 08861 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8861/2021 Numero sezionale 506/2022 Numero di raccolta generale 4379/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 dell'impugnata sentenza in parte qua e rinvio della causa al giudice di merito per un nuovo giudizio PQM Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; il secondo motivo di ricorso e cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Brescia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 18.1.2022. Il Presidente Dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti Ric. 2021 n. 08861 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A