Cassation court dismisses appeal as time-barred because lawyer's change of address was not properly verified by the client.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Giannotta Mauro's appeal against labor inspection sanctions regarding unregistered employment. The lower court incorrectly accepted the appeal because it failed to recognize that the client bore the responsibility for verifying the new address of their appointed lawyer after a transfer. The court ruled that the procedural continuity required the client to actively update their representative's contact details, making the missed deadline attributable to them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; When a notification fails due to the recipient's lawyer changing address, the client must verify the new address via the professional register; failure to do so breaks procedural continuity and renders the subsequent appeal time-barred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16006-2020 proposto da: GIANNOTTA MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIADEI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO BA ISTA DE LAURENTIIS; - ricorrente - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 80237250586, in persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TARANTO 80011530732, in persona del Capo pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 1134/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GUGLIELMO CINQUE. t Ric. 2020 n. 16006 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- Rg. 16006/2020 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Lecce con sentenza n. 1134/2019, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Taranto - Sez. distaccata di Manduria-, rigettava l'opposizione avverso le due ordinanze-ingiunzione n. 208/10 e 209/10 irrogate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto nei confronti di Giannotta Mauro, aventi ad oggetto la violazione degli obblighi normativi gravanti sul datore di lavoro al momento dell'assunzione. Le due ordinanze contestavano, da un lato, l'assunzione delle due lavoratrici, Milano Valeria e Marino Sabrina, senza che le stesse risultassero registrate su alcuna delle scritture obbligatorie di lavoro; dall'altro, il fatto che non fosse stata effettuata alcuna comunicazione al competente centro per l'impiego al momento della loro assunzione e che non fosse stata consegnata loro all'atto dell'assunzione una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione da effettuare su un libro matricola in uso.
2. A fondamento della decisione, i Giudici di seconde cure avevano rigettato preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello per decorso del termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art. 327 cpc proposta da Giannotta Mauro, avendo escluso che la prima notifica non andata a buon fine per trasferimento dell'avvocato domiciliatario fosse inesistente e quindi inidonea a produrre qualsiasi effetto processuale; nel merito accoglievano la censura proposta dalla Direzione territoriale che aveva lamentato l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto abrogate ai sensi dell'art. 116, comma 12 della I. 388/2000 le sanzioni irrogate, sulla base del rilievo secondo cui le contestazioni rivolte al Margiotta non riguardavano violazioni di norme sul collocamento di carattere formale, ma violazioni sostanziali incidenti negativamente sul rapporto di lavoro e sulle relativa copertura assistenziale e previdenziale e, pertanto, la loro natura escludeva che esse potessero considerarsi abolite.
3. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione Giannotta Mauro affidato ad un motivo.
4. Si costituivano con controricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l'Ispettorato del Lavoro di Taranto.
5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
6. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. L'unico motivo di ricorso può essere così sintetizzato.
2. Il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327 e 330 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione preliminare di tardività dell'appello proposto dal Ministero del lavoro e dalla Direzione territoriale di Taranto, avendo erroneamente ritenuto che la prima notifica dell'atto di citazione, non andata a buon fine per trasferimento del domicilio dell'Avvocato della parte, avesse comunque consentito al Ministero il rispetto dei termini previsti dall'art. 327 cpc per la proposizione dell'impugnazione.
3. Il motivo è fondato.
4. Infatti, rappresenta un principio consolidato quello secondo cui la ripresa del procedimento notificatorio a seguito di un precedente tentativo non andato a buon fine richiede la non imputabilità al richiedente della mancata esecuzione dell'originaria notificazione.
5. Nel caso di specie, la prima notifica non è risultata perfezionata a causa del trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica.
6. In ipotesi siffatte, al fine di determinare se il mancato perfezionamento sia imputabile o meno al notificante, bisogna effettuare una distinzione a seconda che il difensore destinatario della notifica eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, dal momento che nel primo caso è onere del notificante accertare quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dall'avvenuta comunicazione da parte di quest'ultimo. (Cass. 20527/2017; Cass. n. 31459/2019).
7. Nel caso oggetto del presente giudizio la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto legittima la ripresa del procedimento notificatorio, sebbene il mancato perfezionamento della prima notifica dovesse essere imputato al notificante sul quale gravava l'onere di prendere conoscenza dell'avvenuto trasferimento dello studio professionale del legale domiciliatario della controparte mediante la consultazione dell'Albo professionale.
8. L'imputabilità dell'errore fa sì che non può ritenersi sussistente la continuità tra il primo tentativo di notifica, non andato a buon fine, e quello successivo, effettuato tardivamente. (Cass. n. 15056/2018) 9. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la tardività dell'appello per superamento dei termini previsti dall'art. 327 cpc.
10. Alla stregua di quanto sopra esposto, la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, dichiara la tardività dell'atto di appello ai sensi dell'art. 327 cpc.
11. I controricorrenti vanno conseguentemente condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sia del grado di appello che del presente grado di legittimità, con distrazione in favore del Difensore del ricorrente dichiaratosi anticipatario. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Taranto -Sez. distaccata di Manduria- n. 824/2014. Condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, e del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Così deciso in Rom