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Ordinanza — n. 4320/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to procedural delay, ruling the claim period started from the initial complaint filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4320/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by De Luca Enrico against a lower court's decision to dismiss his lawsuit. The bank argued the appeal was time-barred because the three-month period for reinstating the case should have started from the final criminal judgment, but the court held it began from the bank's initial complaint. Consequently, the appeal was declared inadmissible for tardiness, and the lower court's dismissal of the lawsuit was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 297 c.p.c.; Art. 326 c.p.c.: The short period for filing a subsequent appeal begins from the date the party proposing the initial appeal manifests their will to react, as this constitutes legal knowledge of the decision.

Parole chiave

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procedural delay short appeal period reinstatement of case initial complaint filing inadmissibility for tardiness tempestività dell'inoltro termini di ricorso decorrenza degli interessi

Disposizioni normative citate

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Art. 297 c.p.c.
3, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che il termine ex art. 297 cpc per la riassunzione non decorresse dalla irrevocabilità/passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art.
Art. 326 c.p.c.
Art. 648 cpp
297 cpc per la riassunzione non decorresse dalla irrevocabilità/passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 648 cpp, ma dall'attestazione del passaggio in giudicato /\, della sentenza da parte della cancelleria prevista dall'art.
Art. 27 del regolamento per esecuzione del Codice di procedura penale
297 cpc, in quanto il suddetto termine doveva decorrere non dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale ex art.648 cpp, ma dalla data di attestazione da parte della cancelleria dell'irrevocabilità della sentenza ex art. 27 del regolamento per esecuzione del Codice di procedura penale.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20912/2005
S. U. 13431/2006
20912/2005; S. U. 13431/2006; Cass.
Cass. 16207/2007
13431/2006; Cass. 16207/2007).
Cass. n. 18607/2021
Cass. 22220/2019
18607/2021; Cass. 22220/2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24455-2020 proposto da: DE LUCA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell'avvocato SIMONE 'FIA 1A CRISCI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INTESA SANPAOLO SPA, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BEVERE, che la rappresenta e difende; - controticamente - avverso la sentenza n. 4679/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 24455 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- RG. 24455/2020 RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 4679/2019 la Corte di appello di Roma ha riformato l'ordinanza emessa in primo grado dal Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio promosso da Intesa San Paolo s.p.a per ottenere l'accertamento della condotta appropriativa posta in essere dal dipendente De Luca Enrico, rilevando la tardività della riassunzione della causa, sospesa fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione.

2. Avverso l'ordinanza di estinzione Intesa San Paolo aveva proposto dapprima reclamo, che veniva era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, e successivamente gravame, sostenendo l'illegittimità del provvedimento impugnato in ragione del travisamento della nozione normativa di passaggio in giudicato delle sentenze penali, erroneamente sovrapposta con quella dell'irrevocabilità della sentenza.

3. I Giudici di seconde cure hanno in via preliminare rigettato l'eccezione di improcedibilità ovvero di inammissibilità dell'appello eccepita dal dipendente De Luca Enrico, sostenendo che la preventiva proposizione del reclamo da parte della banca non potesse essere ritenuta equipollente alla notificazione di cui all'art.326 cpc, con conseguente decorrenza da tale data del termine breve per impugnare; hanno, poi, accolto nel merito l'appello, evidenziando che il Tribunale aveva errato nell'individuazione del dies a quo del termine di tre mesi per la riassunzione previsto dall'art. 297 cpc, in quanto il suddetto termine doveva decorrere non dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale ex art.648 cpp, ma dalla data di attestazione da parte della cancelleria dell'irrevocabilità della sentenza ex art. 27 del regolamento per esecuzione del Codice di procedura penale.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione De Luca Enrico affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso Banca Intesa San Paolo 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

6. La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 327 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte d'appello considerato che, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, doveva ritenersi equipollente alla notificazione della decisione la proposizione di un mezzo di contestazione alternativo.

3. Con il secondo motivo viene censurata la violazione e falsa applicazione degli artt.297 cpc, 648, 544, comma 3, 585 comma 1 lett. c e comma 2 lett., art. 3 cpp; artt. 124 e 125 disp. di attuazione al cpc in relazione all'art. 360 n. 3, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che il termine ex art. 297 cpc per la riassunzione non decorresse dalla irrevocabilità/passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 648 cpp, ma dall'attestazione del passaggio in giudicato /\, della sentenza da parte della cancelleria prevista dall'art. 27 del regolamento di esecuzione del c.p.p.

7. Il primo motivo è fondato.

8. Infatti, la Corte territoriale non ha dato applicazione al consolidato principio secondo cui vi è una relazione di equipollenza tra notifica della sentenza e notifica dell'atto di impugnativa, dal quale si può evincere la conoscenza legale dell'atto da impugnare, cosicché, nel caso di specie con riferimento alla tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve, il quale decorre - in difetto di anteriore notificazione del provvedimento appellato - dalla data di proposizione della prima impugnazione. (Cass. 20912/2005; S. U. 13431/2006; Cass. 16207/2007).

9. Inoltre, sempre in sede di legittimità è stato precisato che, i fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione su iniziativa di parte va parificata l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di "reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno (Cass. n. 18607/2021; Cass. 22220/2019).

10. Nel caso di specie, dunque, il diverso rimedio di impugnazione proposto successivamente doveva essere notificato da Intesa San Paolo nel termine breve decorrente dalla proposizione dell'impugnazione originaria, dal momento che l'impugnazione dell'ordinanza di estinzione del giudizio era idonea a manifestare all'esterno la conoscenza della decisione in oggetto tale da far decorrere da quel momento il termine di impugnazione.

11. Invero, la proposizione di impugnazione equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l'abbia proposta e non può essere considerata, come sostenuto dalla Corte di appello, alla stregua di una mera conoscenza di fatto, inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Pertanto, è dal momento della proposizione del reclamo (29/03/2019) che doveva decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti del medesimo e/o delle altre parti. (Cass. n. 20912/2005).

12. Il secondo motivo di ricorso inerente all'individuazione del dies a quo per la riassunzione del ricorso ex art. 297 cpc deve considerarsi assorbito, stante l'accoglimento del primo motivo di doglianza.

13. Alla stregua di quanto esposto, la Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, perché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, dichiara inammissibile, per tardività, l'originario atto di appello. 14.L'odierna parte controricorrente va conseguentemente condannata alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sia del grado di appello che del presente grado di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Roma n. 14965/2013.

Condanna l'odierna parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, e del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 14 dicembre 2021 Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo DEPOWATO IN CANCELL