Cassation court quashes appeal judgment for irreconcilable conflict between ruling and reasoning in labor proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal by INPS against Heineken Italia, finding an irreconcilable contradiction between the appellate court's ruling and its reasoning. While the lower court had previously ruled in favor of INPS, the appellate judgment in this remand proceeding declared the INPS claim rejected while confirming the prior favorable decision. The court held that such a conflict renders the judgment null and void, necessitating its quashing and remand to a different appellate panel for re-evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 156 c.p.c.; When a judgment contains an irreconcilable contradiction between its operative part and its reasoning, the judgment is null and must be quashed, as the operative part cannot be stabilized if it conflicts with the established facts and logic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 26244-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro HEINEKEN ITALIA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 34/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GUGLIELMO CINQUE. / / / Ric. 2020 n. 26244 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- RG 26244/2020 RILEVATO CHE 1. Con il dispositivo della sentenza n. 34 del 2020 la Corte di appello di Cagliari, decidendo in sede di rinvio a seguito di ordinanza di cassazione della Suprema Corte della precedente pronuncia di appello, ha rigettato l'appello proposto dall'INPS nei confronti della Heineken Italia spa, avverso la pronuncìa del Tribunale della stessa sede n. 1435 del 2010.
2. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3. La Heíneken Italia spa e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto attività difensiva.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto dì fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
5. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 cpc, per essere stato pronunciato in udienza un dispositivo che conteneva una pronuncia contrastante, cioè di rigetto del gravame proposto da esso Ente e di conferma, invece, di una sentenza ad esso totalmente favorevole.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 e 156 cpc, per esservi un contrasto insanabile tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione dell'impugnata sentenza.
4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché interferenti, sono fondati.
5. E' stato affermato che, nel rito del lavoro, il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata. Tale insanabilità deve escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, e peraltro, si possa escludere che sia l'esito di un ripensamento sopravvenuto, essendo la motivazione saldamente ancorata ad elementi acquisiti al processo (Cass. n. 14845/2004).RG 26244/2020 6. Nella fattispecie, la possibilità di sanare il contrasto deve essere esclusa stante la affermazione chiara, nella motivazione, di conferma di una sentenza favorevole all'INPS e, invece, di rigetto del gravame proposto dall'Istituto, nel dispositivo: il tutto in un contesto di un giudizio di rinvio a seguito di cassazione della precedente sentenza di appello da parte di questa Corte (Cass. n. 3181/2019), in cui era stato appunto l'INPS ad avere riassunto la causa.
7. La gravata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio -non potendo essere decisa in questa sede vertendosi appunto in un giudizio già riassunto a seguito di cassazione con individuazione dell'AG competente a rivalutare la vicenda e in cui comunque sono necessari accertamenti in punto di fatto- alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, che provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2021 Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronz