Cassation court dismisses INPS appeal, ruling self-employed must exclude capital income from social security contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted a self-employed individual from social security contributions on capital income. The INPS argued that all business income should trigger mandatory contributions, while the individual contended that passive investment returns do not constitute active work. The court upheld the precedent that only active business income, not capital gains from shareholdings, forms the contributory base.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. 19 settembre 1992, nr. 384, art. 3 bis; L. 14 novembre 1992, nr. 438: The total income base for social security contributions for self-employed individuals includes only active business income and excludes passive capital income derived from shareholdings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27701-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro ZAMPIERI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO DAPOR; - controricorrente- avverso la sentenza n. 30/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 15/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Presidente Relatore Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE Con la sentenza n. 30/2019 la Corte di appello di Trento, riformando la sentenza del tribunale di Rovereto, annullava l'avviso di addebito notificato a Zampieri Massimo relativo alla maggiore pretesa contributiva, per gli iscritti alla Gestione commercianti, derivante da redditi scaturenti da partecipazioni in società a responsabilità limitata La corte territoriale aveva ritenuto non dovuta la contribuzione derivata dai redditi scaturenti da partecipazioni societarie in quanto non collegabili allo svolgimento di una attività lavorativa.
Avverso detta decisione l'Inps proponeva ricorso affidato a un motivo cui resisteva con controricorso Massimo Zampieri. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1)- Con unico motivo l'INPS deduce -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione della legge 14 novembre 1992, nr. 438, art. 3 bis, di conv.ne con modificazioni del D.L. 19 settembre 1992, nr. 384, e in connessione con la legge 2 agosto 1990 nr. 233; la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, Ric. 2019 n. 27701 sez.
ML - ud. 02-12-2021 -2- tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa; trattasi di questione risolta da Cass. nr. 21540 del 2019 (seguita, tra le altre, da Cass. nr. 18594 del 2020 e da Cass. nr. 19001 del 2020); il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, condividendone le ragioni esposte, da intendere qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ., atteso che il ricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione del richiamato orientamento giurisprudenziale; nelle citate pronunce è stato rilevato che il D.L. 19 settembre 1992, nr. 384, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 nr. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono» e che con la nuova disposizione rileva «la totalità» dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione della legge nr. 233 del 1990, ex art. 1, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva;
è stato precisato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917. Il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004), sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale mentre l'art. 44, lett. e) (nel testo post riforma del 2004), ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES); poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a Ric. 2019 n. 27701 sez.
ML - ud. 02-12-2021 -3- società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai finicontributivi; in tali precedenti (v. Cass. nr. 21540 cit., § 11 e ss) è messo in evidenza anche il diverso regime dettato per i soci di società di persone e le ragioni di coerenza del sistema alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, nella sentenza nr. 354 del 2001; pertanto, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cosi' deciso in Roma in data 2 dicembre 2021 Il Pres ente DEPOSITATO N