Ordinanza — n. 4306/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 15628-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BEVILACQUA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO N. 266, presso lo studio dell'avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI QUERCIA; - controficorrente - avverso la sentenza n. 2702/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 1'8/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Co:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 295 c.p; Ordinanza — n. 4306/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BEVILACQUA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO N. 266, presso lo studio dell'avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI QUERCIA; - controficorrente - avverso la sentenza n. 2702/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 1'8/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Co:
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15628-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BEVILACQUA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO N. 266, presso lo studio dell'avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI QUERCIA; - controficorrente - avverso la sentenza n. 2702/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 1'8/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Co:
Relatore MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Puglia di conferma della pronuncia della Ci P di Bari, ove erano annullati gli atti impositivi notificati all'odierno controricorrente quale socio della Tecnoacciai s.r.1., mentre era ancora pendente il contenzioso con la predetta società; che il contribuente Paolo Bevilacqua ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina del giudicato esterno, che non poteva essersi formato al momento della pronuncia della sentenza quii all'esame; che, con riguardo all'unico motivo, in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti (Cass., 4485/2016;
Cass., 1574/2021). Nella specie, la CTR ha ritenuto di non disporre la Ric. 2020 n. 15628 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- sospensione del processo sul presupposto della sopravvenuta decisione di annullamento dell'atto impositivo nei confronti della società, senza dar conto dell'eventuale passaggio in giudicato; che il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Puglia, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Co