Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4306/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4306/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4306/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15628-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BEVILACQUA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO N. 266, presso lo studio dell'avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI QUERCIA; - controficorrente - avverso la sentenza n. 2702/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 1'8/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Co:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 295 c.p; Ordinanza — n. 4306/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BEVILACQUA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO N. 266, presso lo studio dell'avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI QUERCIA; - controficorrente - avverso la sentenza n. 2702/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 1'8/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Co:

Parole chiave

Generato dall'IA
assoggettamento all'IVA accesso agli atti del contribuente indagine per frode iva contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale ostacoli tecnici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 295 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15628-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BEVILACQUA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO N. 266, presso lo studio dell'avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI QUERCIA; - controficorrente - avverso la sentenza n. 2702/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata 1'8/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Co:

Relatore MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Puglia di conferma della pronuncia della Ci P di Bari, ove erano annullati gli atti impositivi notificati all'odierno controricorrente quale socio della Tecnoacciai s.r.1., mentre era ancora pendente il contenzioso con la predetta società; che il contribuente Paolo Bevilacqua ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina del giudicato esterno, che non poteva essersi formato al momento della pronuncia della sentenza quii all'esame; che, con riguardo all'unico motivo, in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti (Cass., 4485/2016;

Cass., 1574/2021). Nella specie, la CTR ha ritenuto di non disporre la Ric. 2020 n. 15628 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- sospensione del processo sul presupposto della sopravvenuta decisione di annullamento dell'atto impositivo nei confronti della società, senza dar conto dell'eventuale passaggio in giudicato; che il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Puglia, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Co