Cassation appeal dismissed due to withdrawal with cost compensation; court declared proceedings extinguished under Art. 390 c.p.c. and Art. 391 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished after the Institute withdrew the lawsuit with an agreement to compensate costs. The Institute had challenged a regional tax commission's decision denying a tax reduction for rental income, arguing the commission incorrectly applied legal principles beyond the specific commercial activity. The opposing tax agency agreed to the withdrawal, leading the court to terminate the proceedings and allocate expenses accordingly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal with an agreement on cost compensation, the proceedings are declared extinguished and expenses are allocated based on the agreement.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18073-2020 proposto da: ISTITUTO DELLE ROSINE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato MARIA SONIA VULCANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO GARAVOGLIA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1151/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del P lEMONTE, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 18073 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Rg18073/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Agenzia delle Entrate ricorreva, con due motivi, nei confronti dell'Istituto delle Rosine, che si era costituito con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 231/22/2015, depositata il 19 febbraio 2015, che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l'avviso di accertamento con il quale era stata accertata una maggiore imposta Ires a carico del contribuente, in conseguenza del mancato riconoscimento, D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 dell'aliquota dimezzata.
L'Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che la CTR avrebbe riconosciuto l'applicabilità del beneficio in forza di un criterio meramente soggettivo - la qualifica dell'ente - senza prendere in considerazione la natura dell'attività concretamente svolta. Con ordinanza nr 25586/2005 questa Corte cassava la decisione con rinvio alla CTR del Piemonte, La causa veniva riassunta dall'Istituto delle Rosine nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e decisa dalla CTR del Piemonte con sentenza nr 1151/2019 con la quale è stata ritenuta legittima la pretesa impositiva.
Avverso tale pronuncia l'Istituto delle Rosine propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Si denuncia in particolare la violazione e falsa applicazione dell'ad 6 del D.P.R. 601/1973 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR esteso il principio di diritto enunciato dalla Corte anche ai redditi derivanti da locazioni immobiliari mentre lo stesso avrebbe potuto essere applicato unicamente all'attività di gestione del pensionato " Rosa Gavone" unica attività commerciale non prevalente.
La ricorrente in prossimità dell'udienza camerale depositava atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese cui l'Avvocatura ha prestato adesione Il procedimento ai sensi dell'art 390 c.p.c. va pertanto dichiarato estinto e le spese vanno compensate avendo l'Agenzia aderito alla richiesta della ricorrente ( art 391 c.p.c.). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri normativi vigenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; compensa le spese della fase di legittimità. Roma 12.1.2022 Il Presidente ( ( dott Mauro Mo DEPOSIT