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Ordinanza — n. 4291/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal of opposition due to lack of necessary Public Ministry participation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4291/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Luca Bisbocci's appeal against the Tribunal of Macerata's dismissal of his opposition to a public prosecutor's fee liquidation decree. The key fact was that the opposing judge failed to integrate the Public Ministry, a necessary co-litigator, into the proceedings regarding the consultant's fees. The court ruled that because such expenses remain the state's burden unless borne by a convicted defendant, the Public Ministry must be present, rendering the lower court's order inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 170 comma 1 DPR 115/2002; Art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.: In criminal proceedings, when public prosecutor-ordered expert fees are not charged to a convicted defendant, the Ministry of Justice is a necessary co-litigator, and the opposition judge must ensure its participation.

Parole chiave

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necessary co-litigator public prosecutor fees expert consultant costs state treasury burden procedural participation opposition dismissal criminal procedure difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 170 comma 1 DPR 115/2002
Art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. VI, 30/01/2013, n.2176
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14536-2021 proposto da: BISBOCCI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO, 23, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO BERTOLA; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA; - iintimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - con ordinanza del 3.5.2021, il Tribunale di Macerata dichiarò inammissibile l'opposizione proposta da Bisbocci Luca avverso il decreto di liquidazione dei compensi del Pubblico Ministero per l'attività di consulenza svolta nell'ambito di un procedimento penale; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Bisbocci Luca sulla base di due motivi; il Ministero ha depositato un "atto di costituzione"; il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.170, comma 1 DPR 115/2002, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere il giudice dell'opposizione integrato il contraddittorio o disposto la rinnovazione dell'atto di opposizione nei confronti del Ministero della Giustizia, che era litisconsorte necessario; il secondo motivo di ricorso censura l'ordinanza impugnata per il medesimo motivo in quanto il giudice dell'opposizione non avrebbe tenuto conto che il Pubblico Ministero era parte necessaria del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del consulente tecnico ex art.170 DPR 115/2002; i motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati; ha affermato questa Corte con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità che nel giudizio penale le spese di consulenza disposta dal pubblico ministero, ove non poste a carico dell'eventuale condannato in via definitiva, restano a carico dell'erario con la conseguenza che nel procedimento di opposizione, ex art. 170 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, il Ministero della Giustizia è litisconsorte necessario (Cassazione civile sez.

VI, 30/01/2013, n.2176); ne consegue che il giudice dell'opposizione rilevata avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio del Ministero della Giustizia; il ricorso va pertanto accolto; l'ordinanza va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Macerata in persona di altro magistrato; PQM accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Macerata in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2 della Corte di Cassazione in data 18 novembre 2021.

Il Presidente Loren